Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 9 maggio 1956, n. 15

Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata all' esecuzione di un programma di opere stradali per l' ammontare complessivo di L. 10.000.000.000, e di un programma di opere marittime per l' ammontare di L. 2.500.000.000.
La realizzazione delle opere suddette viene eseguita in quattro anni, col sistema del pagamento differito in dieci annualità.

Art. 2
Per il finanziamento e l' esecuzione del piano predetto si fa ricorso all' appalto nelle forme e con la procedura di cui all' art. 3 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed agli articoli 89 e seguenti del regolamento, approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3
A partire dall' esercizio 1957 e per gli esercizi successivi vengono annualmente iscritte nello stato di previsione della entrata del bilancio regionale le quote del contributo straordinario dello Stato a sensi dell' ultimo comma dell' art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, nella misura di L. 1.000.000.000 all' anno fino a tutto il 1966.

Art. 4
Alle spese relative all' applicazione della presente legge si fa fronte con appositi stanziamenti sui bilanci regionali a partire dall' esercizio 1957 e fino all' esercizio 1966.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 14 giugno 1956