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Legge Regionale 11 giugno 1956, n. 17

Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l' artigianato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
In considerazione dei danni causati all' economia isolana dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, agli artigiani beneficiari di finanziamenti accordati in virtù della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è concessa una proroga di sei mesi al periodo di ammortamento. Pertanto le rate che scadono tra il 1º febbraio ed il 31 luglio 1956, diventano esigibili dopo l' ultima prevista dai rispettivi piani di ammortamento, senza alcun aggravio di maggiori interessi a carico dei mutuatari e ferme restando le garanzie applicate.

Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 3 luglio 1956