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Legge Regionale 05 ottobre 1956, n. 25

Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare le aree necessarie per la costruzione di case per abitazione a favore dei dipendenti del Consiglio regionale e dell' Amministrazione regionale di ruolo e non di ruolo e del personale comandato, a cederle all' INACasa, previo rimborso da parte della stessa all' Amministrazione regionale della quota massima ammessa per vano legale in forza della delibera del Comitato di attuazione dell' INACasa, n. 257, in applicazione dell' art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Art. 2
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare per conto e nome dei dipendenti di cui all' art. 1 che abbiano fatto domanda di assegnazione alloggi INACasa le somme necessarie per la corresponsione degli acconti previsti dalla citata legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con un contributo fisso di lire 50 mila a vano legale, fino a un massimo di lire 300 mila a favore di ciascuno assegnatario.

Art. 4
Le somme anticipate in base agli articoli 1 e 2, decurtate del contributo di cui all' art. 3, saranno rimborsate dagli assegnatari mediante trattenute mensili pari a un dodicesimo del trattamento economico fisso globale. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l' Amministrazione dovrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenuta sulla indennità di licenziamento o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme ancora residue. Al recupero delle somme anticipate si darà inizio tre mesi dopo che il beneficiario avrà occupato l' appartamento.

Art. 5
Per l' esecuzione della presente legge si applicano le disposizioni relative alla gestione INACasa.

Art. 6
Per far fronte alle spese derivanti dall' attuazione della presente legge è istituito nel Bilancio 1956 il capitolo 177 bis: << Spese per l' acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e non di ruolo della Regione e per il personale comandato; spese per contributi ed anticipazioni ai predetti per gli acconti per alloggi INACasa >>. A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1956 la somma di L. 400.000.000. Ad iniziare dal Bilancio 1957 sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della entrata, nel quale saranno fatte affluire le quote rimborsate dai dipendenti regionali e dal personale comandato.

Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 7 novembre 1956