Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 26 ottobre 1956, n. 27

Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti interessati una nuova convenzione tendente a differire il pagamento delle cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, e regolato dall' art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, per il 50 per cento dell' ammontare di ciascuna di esse al 31 marzo 1957 e per il restante 50 per cento al 31 marzo 1958. L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad assumere l' onere derivante dal pagamento anticipato degli interessi e spese relative.

Art. 2
L' Amministrazione regionale assume nei confronti degli istituti di cui al precedente Art. la garanzia totale.

Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura del 50 per cento dell' importo della quota dovuta al 31 marzo 1957, a tutti gli allevatori i quali alla data predetta regolino il loro debito. Lo stesso contributo viene concesso, per la quota dovuta al 31 marzo 1958, a tutti gli allevatori i quali alla data predetta regolino il loro debito. Il pagamento di tali contributi viene effettuato direttamente a favore degli istituti interessati con le modalità stabilite nella convenzione di cui all' art. 1 della presente legge.

Art. 4
I contributi di cui all' art. 3 vengono erogati anche a favore degli allevatori i quali abbiano assolto integralmente il loro debito prima delle scadenze predette. L' erogazione viene effettuata a favore degli interessati, su domanda degli stessi, diretta all' Assessorato all' agricoltura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 5
Il maggiore onere derivante dal pagamento degli interessi e spese previsti dall' art. 1 della presente legge fa carico al cap. 113 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1956, a favore del quale è stornata la somma di L. 10.000.000 dal cap. 180 dello stesso stato di previsione, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. Agli effetti del disposto di cui all' art. 2 della presente legge, il fondo di garanzia previsto dall' art. 7 della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, e dall' art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, sarà incrementato con stanziamenti negli appositi capitoli dei Bilanci regionali 1957 e 1958. Negli stati di previsione della spesa dei Bilanci regionali 1957 e 1958, saranno stanziate le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli artt. 3 e 4 della presente legge.

Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 24 novembre 1956.