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Legge Regionale 14 novembre 1956, n. 30

Esercizio da parte della Regione dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Il deposito cavalli stalloni di Ozieri, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, giusta le disposizioni del RD 18 febbraio 1932, n. 166, è sottoposto, nella sua gestione ed attività , alla vigilanza dell'Amministrazione regionale a sensi dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Art. 2
Fino a quando non sia diversamente disposto con successiva legge regionale:
1) i tre componenti del Consiglio di amministrazione indicati nel comma 1º dell'art. 2 del RD 18 febbraio 1932, n. 166, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, udita la Giunta medesima;
2)il componente di cui al comma 2º del medesimo articolo, è nominato con lo stesso decreto di cui al numero precedente, su proposta dell'Assessore al lavoro ed artigianato d'intesa con l'Assessore all'agricoltura, tenute presenti le proposte fatte dalle associazioni sindacali delle categorie indicate nel medesimo comma 2º;
3)il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati col decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al numero 1 fra i tre componenti ivi indicati;
4)) ove ricorrano gli estremi previsti dall'art. 4 del citato RD 18 febbraio 1932, n. 166, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto e può essere nominato in sua vece un Commissario straordinario con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, udita la Giunta medesima;
5) il Presidente ed i componenti del collegio sindacale di cui all'art. 5 del RD 4 maggio 1924, n. 966, sono nominati, con lo stesso decreto di cui al numero 1, dal Presidente della Giunta regionale su designazione rispettivamente dell'Assessore alle finanze per il Presidente, e dell'Assessore all'agricoltura per i due componenti;
6)le spese previste all'art. 6 del medesimo RD fanno carico agli appositi capitoli del bilancio regionale 1957 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi;
7)restano ferme le altre disposizioni del citato RD 18 febbraio 1932, n. 166.

Art. 3
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con suo decreto, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la Giunta medesima, un Commissario straordinario che riceve le consegne dall'attuale Consiglio di amministrazione, il quale cessa.
Detto Commissario, con le funzioni del Consiglio di amministrazione, dura in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio che deve avere luogo entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 28 dicembre 1956