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Legge regionale 03 ottobre 1952, n. 25

Finanziamento dei Centri Didattici Provinciali e dei corsi di perfezionamento per diplomati dagli Istituti Magistrali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di migliorare la preparazione culturale degli insegnanti elementari, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi ai Centri Didattici Provinciali,onde provvedere al loro migliore funzionamento e particolarmente all'istituzione di corsi di perfezionamento. Detti corsi sono istituiti d' intesa fra l' Assessore Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione ed i singoli Provveditori agli Studi. I Centri Didattici Provinciali sono tenuti a presentare il rendiconto annuale della gestione delle somme ricevute.

Art. 2
Le spese di cui al precedente articolo fanno carico al Capitolo 101 del Bilancio Regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 12 novembre 1952