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Legge regionale 23 ottobre 1952, n. 29

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1950 n. 5, concernente << stanziamento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di Economia e Commercio presso l' Università di Cagliari >>.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5 è così modificato:
<< Allo scopo di favorire l'istituzione della facoltà di Economia e Commercio presso l'Università di Cagliari, l'Amministrazione Regionale si impegna a contribuire annualmente nelle spese di funzionamento della stessa Facoltà con la somma di lire 10 milioni, che verrà messa a disposizione dell'amministrazione dell'Università di Cagliari all'inizio di ogni anno accademico e a partire dalla data in cui, con legge dello Stato, verrà istituita la facoltà predetta. Nel caso che, prima della istituzione formale della facoltà, venga autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione il funzionamento provvisorio, il contributo decorrerà dall'anno accademico nel quale avranno effettivamente inizio i corsi e sarà corrisposto dopo che l'Università di Cagliari abbia notificato all'Amministrazione Regionale il relativo provvedimento >>.

Art. 2
L'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5 è modificato come segue: << Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 97 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi >>.

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 15 dicembre 1952