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Legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34

Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Per provvedere a finalità di interesse regionale l'Amministrazione regionale sentito il Comitato tecnico regionale ai Lavori Pubblici, è autorizzata:
a) all'acquisto di aree;
b) all'acquisto, alla costruzione ed alla sistemazione di fabbricati.

Art. 2
I beni patrimoniali della Regione, rustici ed urbani, disponibili per la vendita, devono alienarsi secondo le modalità stabilite dal RDL 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dalla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, in quanto applicabili. La trattativa privata, oltre che nei casi previsti dagli artt. 9 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 793, può essere disposta su conforme deliberazione della Giunta Regionale, ogni qualvolta ricorrano particolari ragioni di interesse generale o necessità di incrementare determinati settori di attività . Limitatamente alle alienazioni a favore di Enti pubblici o privati, per esclusivi fini di beneficenza o di pubblico interesse, il prezzo può essere fissato in misura puramente figurativa.

Art. 3
La competenza, comunque demandata dalle leggi in vigore ad organi ed uffici statali nella specifica materia, è attribuita agli organi ed uffici regionali preposti alla amministrazione del demanio e del patrimonio regionale, alla Giunta Regionale ed al suo Presidente. Il parere del Consiglio di Stato, nei casi previsti dalle stesse leggi, è sostituito dal parere del Comitato tecnico regionale di Finanza.

Art. 4
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 105 del Bilancio Regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 16 marzo 1953