Legge Regionale 17 maggio 1957, n. 22
Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, concernente i controlli sulle Province e sui Comuni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
L' art. 3, comma primo, della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, è così modificato:
“Sono istituite nei capoluoghi di provincia, fatta eccezione per Cagliari, sezioni del Comitato di controllo sulle province e sui comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni provinciali”.
Art. 2
All' art. 17 della predetta legge regionale è aggiunto il seguente comma:
“Uguale procedimento si segue per i membri delle sezioni del Comitato di controllo, di cui alla lettera c) dell'articolo 4”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari li 2 luglio 1957
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
L' art. 3, comma primo, della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, è così modificato:
“Sono istituite nei capoluoghi di provincia, fatta eccezione per Cagliari, sezioni del Comitato di controllo sulle province e sui comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni provinciali”.
Art. 2
All' art. 17 della predetta legge regionale è aggiunto il seguente comma:
“Uguale procedimento si segue per i membri delle sezioni del Comitato di controllo, di cui alla lettera c) dell'articolo 4”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari li 2 luglio 1957