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Legge Regionale 18 maggio 1957, n. 23

Costituzione presso il Credito Industriale Sardo( CIS) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Al fine di consentire prestiti a favore delle piccole e medie industrie operanti nel territorio della Regione è costituito presso il Credito Industriale Sardo( CIS) un fondo speciale di rotazione ai sensi dell’art. 4, 2º e 3º comma, dello Statuto del CIS, approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 31 gennaio 1955.

Art. 2
Per il finanziamento del fondo di rotazione costituito con la presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino alla somma di lire 2 miliardi ad un tasso non superiore al 7,50 per cento, da estinguersi in non meno di dieci annualità con quote eguali e costanti comprensive degli interessi.
Secondo le esigenze dello sviluppo industriale della Regione il suddetto fondo di rotazione può essere eventualmente aumentato con ulteriori stanziamenti di bilancio.

Art. 3
Per l’amministrazione del fondo di rotazione è costituita presso il CIS, ai sensi dell’art. 4, comma 2º, dello Statuto del CIS, una speciale gestione autonoma che è amministrata dall’Istituto a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti regionali in materia.

Art. 4
I prestiti di cui all’art. 1 devono avere durata non inferiore ad un anno e possono essere concessi per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendono necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, a favore delle industrie che abbiano i loro impianti, la sede legale e fiscale nel territorio della Regione.
A parità di condizioni viene data la precedenza alle nuove iniziative industriali ed a quelle che hanno per oggetto la lavorazione e la trasformazione di materie prime e prodotti locali.

Art. 5
I prestiti possono essere concessi sotto forma di mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari ai sensi dell’art. 8, lettere a) e b), dello statuto del CIS.
Tali operazioni devono essere assistite da garanzie o mobiliari o immobiliari o personali. A tale scopo possono essere utilizzate con atto suppletivo, nelle forme fissate dal Codice Civile, anche le attività già gravate di garanzia a favore del CIS per i prestiti di impianto, qualora vi sia margine sufficiente a giudizio dell’Amministrazione del CIS medesimo.

Art. 6
L’ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle industrie sovvenzionate la complessiva somma di lire 50.000.000.
Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non possono complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore ai seguenti tassi annuali:
a) per i prestiti complessivamente non superiori a 5.000.000 il 5 per cento;
b) per i prestiti da lire 5.000.000 a lire 15.000.000 il 6 per cento;
c) per i prestiti superiori a lire 15.000.000 il 7 per cento.

Art. 7
L’Amministrazione regionale, e per essa l’Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare col CIS apposita convenzione per la gestione del fondo di cui alla presente legge.

Art. 8
Le domande di prestito devono essere presentate al CIS nelle forme che sono determinate nella convenzione di cui all’articolo precedente.

Art. 9
Sulle domande di prestito decide un comitato composto da:
a) il Presidente o il vice Presidente del CIS;
b) il Direttore del CIS o altro funzionario da lui delegato;
c) un rappresentante dell’Assessore regionale alle finanze;
d) due rappresentanti nominati dall’Assessore regionale all’industria e commercio;
e) due piccoli o medi imprenditori industriali nominati dall’Assessore regionale all’industria e commercio tra una rosa di nomi presentati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione.

Art. 10
Spetta al CIS il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull’impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini della presente legge.
In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l’Istituto provvede direttamente nelle forme di legge al ricupero delle somme erogate,
dandone immediata notizia all’Assessore regionale all’industria e commercio, che ha facoltà di concedere dilazione una sola volta.

Art. 11
Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite e spese di ricupero accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dall’Istituto, quale risulta dalla convenzione di cui allo art. 8.
Tutte le somme che affluiscono al fondo di rotazione per il rimborso dei prestiti, o per qualsiasi altro titolo, sono destinate alla concessione di altri prestiti dello stesso genere.

Art. 12
Le annualità di cui all’art. 2 sono iscritte in apposito capitolo nei bilanci della Regione (movimento capitali) a carico dell’Assessorato all’industria e commercio a partire dall’esercizio 1958.

Art. 13
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari l’8 luglio 1957