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Legge regionale 27 giugno 1949, n. 2

Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri Regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'indennità lorda per i Consiglieri Regionali della Sardegna, di cui all'art. 26 dello Statuto Speciale per la Sardegna, è fissata nel modo seguente:
a) - lire 15.000 mensili per spese di posta, stampa, pubblicazioni e varie;
b) - lire 45.000 mensili per rimborso di spese generali.
Ai Segretari del Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni spetta una indennità integrativa di carica di L. 10.000 mensili.

Art. 2
Agli Assessori Regionali spetta inoltre una indennità integrativa di carica di lire 60.000 mensili. Agli Assessori che non fanno parte del Consiglio Regionale sarà corrisposto uno stipendio mensile lordo di L. 120.000. Gli Assessori hanno l'obbligo di fissare la residenza in Cagliari. Agli Assessori che debbono trasferire la propria residenza in Cagliari, in ottemperanza al disposto del precedente capoverso, sarà inoltre corrisposta una indennità di alloggio di L. 20.000 mensili.

Art. 3
Al Presidente del Consiglio Regionale, oltre alle indennità spettantigli come Consigliere, è attribuito un assegno mensile pari a quello degli Assessori.

Art. 4
Al Presidente della Giunta Regionale, oltre alle indennità spettantigli come Consigliere, è attribuito un assegno mensile di L. 100.000.

Art. 5
Al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio è attribuita una indennità di rappresentanza di lire 100.000 mensili.

Art. 6
Per ogni giornata di seduta del Consiglio Regionale o delle Commissioni spetta ai Consiglieri una medaglia di presenza di lire 2.000, qualunque sia il numero delle sedute tenute nella stessa giornata.

Art. 7
L'indennità di trasferta per i Consiglieri che non risiedono nel Capoluogo della Regione è di lire 3.000 al giorno.

Art. 8
Le suddette indennità decorrono dal 28 maggio 1949.

Art. 9
Per il periodo 28 maggio - 31 dicembre 1949 l' Assessore alle Finanze è autorizzato a disporre gli stanziamenti occorrenti sui fondi che lo Stato metterà a disposizione della Regione per il funzionamento degli organi regionali ai sensi dell'art. 53, comma terzo, delle Norme di attuazione dello Statuto Speciale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 27 giugno 1949