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Legge Regionale 28 novembre 1957, n. 25

Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante. Centro Regionale Antimalarico ed Anti - insetti( CRAI).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Ad integrazione dell’opera e dei finanziamenti dello Stato o di altri organi, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare in Sardegna:
1) la lotta antimalarica mediante:
a) la lotta antianofelica;
b) la piccola e media bonifica;
2) la lotta contro gli insetti domestici nocivi;
3) la lotta contro gli insetti ed i parassiti degli animali;
4) la lotta contro gli insetti ed i parassiti delle piante.

Art. 2
Ove non intervengano specifici provvedimenti statali, ed in particolare quanto disposto dall’art. 28 della legge 18 giugno 1931, n. 987, l’Amministrazione regionale, in caso di riconosciuta necessità, può assumere a suo carico le spese per gli interventi contro gli insetti domestici e per la lotta antiacridica.
In caso di emergenza ed ove non intervengano specifici provvedimenti statali l’Amministrazione regionale può assumere, anche a suo totale carico, le spese relative agli interventi di cui ai numeri 3 e 4 dell’articolo precedente.
Le spese di cui al presente articolo vengono autorizzate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3
Per lo svolgimento dei compiti affidati dalla presente legge all’Amministrazione regionale è istituito, con sede in Cagliari, alle dipendenze del Presidente della Giunta, un servizio denominato “Centro regionale antimalarico e anti - insetti( CRAI).
Per la migliore attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, il territorio della Regione viene suddiviso in zone, secondo il piano da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 4
Il Centro regionale antimalarico e anti - insetti è costituito da:
1) una sezione per la lotta antimalarica ed una sezione per i lavori di piccola e media bonifica;
2) una sezione per la lotta contro gli insetti domestici nocivi;
3) una sezione veterinaria per la lotta contro gli insetti e i parassiti degli animali;
4) una sezione agraria per la lotta contro gli insetti e i parassiti delle piante;
5) un laboratorio entomologico;
6) un ufficio di amministrazione e di segreteria;
7) un' officina, un' autorimessa e magazzini per i servizi generali.
La direzione del Centro è affidata ad un medico direttore.

Art. 5
Il personale di cui alla tabella annessa alla presente legge è costituito da personale comandato da altre amministrazioni pubbliche o da distaccare da altri uffici della Regione, oppure da personale assunto appositamente secondo le norme in vigore per il restante personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 6
Per l’effettuazione delle operazioni di lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante il Centro è autorizzato ad assumere, entro i limiti indicati nei rispettivi piani annuali:
a) personale temporaneo ausiliario: agenti tecnici (sorveglianti);
b) salariati temporanei: per l’officina, per i servizi ed autisti;
c) salariati giornalieri di lotta: segnalatori disinfestori bonificatori.
I salariati addetti alla lotta vengono assunti con contratto di diritto privato e con la retribuzione stabilita nei piani annuali. L’assunzione viene effettuata per le sole esigenze stagionali e occasionali, cessate le quali i salariati stessi si intendono licenziati. Essi sono considerati
giornalieri anche se il periodo di servizio supera il termine massimo contemplato nell’art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
Qualora esigenze di servizio lo richiedano possono essere assunti in via temporanea consulenti tecnici, da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 7
Il personale del Centro, previsto dalla tabella annessa alla presente legge, fa parte a tutti gli effetti dell’organico della Regione.

Art. 8
In aggiunta al normale trattamento economico è autorizzata la corresponsione delle seguenti indennità mensili:
1) a titolo di compenso forfettario di missione:
a) al direttore del centro L. 55.000
b) ai medici di zona L. 30.000
c) agli esperti di gruppo e ai coadiutori di gruppo L. 25.000
In tali indennità non è compresa la spesa dei biglietti di viaggio.
2) a titolo di indennità di rischio per il maneggio dei valori, al cassiere L. 5.000.

Art. 9
Alle spese per l’attività del Centro si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
In sede di presentazione, ai sensi dell’art. 10, del piano tecnico finanziario per l’anno 1958, si provvederà ai nuovi compiti affidati al Centro in base alla presente legge.

Art. 10
Le somme stanziate nel bilancio regionale per le operazioni del Centro possono essere erogate o direttamente dagli organi centrali della Regione, oppure mediante somministrazione dei fondi al Centro regionale antimalarico e anti - insetti, a mezzo di ordini di accreditamento erogabili
con buoni od ordinativi.
Tale erogazione è prevista in distinti piani tecnico – finanziari di lotta, da approvarsi annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Le somministrazioni dei fondi al Centro vengono fatte a favore del suo direttore sulla base di fabbisogni trimestrali, da approvarsi dalla Giunta regionale con riferimento ai piani medesimi.
Gli ordini di accreditamento possono essere emessi in eccedenza al limite di somma previsto dall'art. 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dell'intero fabbisogno trimestrale.
Il direttore del Centro, oltre che prelevare fondi direttamente sui predetti ordini di accreditamento, può concedere sub - anticipazioni, mediante emissione di buoni intestati al cassiere del Centro ed ai medici di zona, per spese urgenti o che comunque non possano essere effettuate con ordinativi.
Il direttore, nella sua qualità di funzionario delegato, è autorizzato ad eseguire spese in economia per un importo non superiore a L. 600.000 su parere di apposita commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. Il parere non è necessario quando la somma non supera L. 100.000.
Le spese per importi superiori alle 600.000 lire devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta regionale.

Art. 11
In relazione agli accreditamenti di cui al precedente articolo, il direttore del Centro rende conto trimestralmente all’Amministrazione regionale delle somme erogate sui medesimi, includendo nei rendiconti anche le spese effettuate dai funzionari ai quali egli abbia sub – anticipato delle somme. Tali funzionari per parte loro giustificano mensilmente al direttore del Centro dette spese.

Art. 12
Con deliberazione della Giunta regionale saranno emanate le norme regolamentari per l’esecuzione della presente legge.

Art. 13
La tabella annessa alla presente legge cessa di avere vigore qualora venga assorbita dai ruoli del personale dell’Amministrazione regionale.

Art. 14
La legge regionale 17 marzo 1953, n. 6, è abrogata.

Art. 15
Norma transitoria
La riduzione del numero dei medici ispettori di zona risultante dalla tabella annessa alla presente legge, rispetto alla tabella annessa alla legge regionale 17 marzo 1953, n. 6, ha effetto dal giorno dell’entrata in vigore della legge sullo stato giuridico del personale dell’Amministrazione regionale e relative tabelle.

Art. 16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 19 dicembre 1957

Ruolo tecnico.


Allegato 1


Tabella dell'organico del personale del Centro regionale antimalarico e anti - insetti. (Tabella Ristrutturata)


Carriera direttiva.
a) Medici: //
Qualifica di ispettore generale medico - direttore del Centro, posti in organico 1; //
Qualifica di medico capo di zona oppure di medico superiore di zona - medico principale di zona, posti complessivi in organico 4; //
Qualifica di medico superiore di laboratorio - medico principale di laboratorio, posti in organico 1.
b) Ingegneri: //
Qualifica di ingegnere superiore - ingegnere principale oppure Ingegnere, posti complessivi in organico 1.
c) Laureati in agraria specializzati in entomologia: //
Qualifica di ispettore superiore - ispettore principale oppure Ispettore, posti complessivi in organico 1.
d) Veterinari: //
Qualifica di veterinario superiore - veterinario principale, oppure Veterinario, posti complessivi in organico 1.
Carriera di concetto.
a) Geometri: //
Qualifica di primo geometra, posti in organico 1; //
Qualifica di geometra oppure di Geometra aggiunto – vice geometra, posti complessivi in organico 1.
b) Periti agrari: //
Qualifica di primo esperto, posti in organico 1; //
Qualifica di esperto, oppure di Esperto aggiunto – vice esperto, posti complessivi in organico 1.
c) Addetti alla lotta (operativi): //
Qualifica di primo esperto di gruppo, posti in organico 1; //
Qualifica di esperto di gruppo, oppure di Esperto aggiunto di gruppo - vice esperto di gruppo, posti complessivi in organico 6.

Carriera esecutiva.
a) Addetti alla lotta (operativi): //
Qualifica di coadiutore tecnico superiore di gruppo, posti in organico 1; //
Qualifica di coadiutore tecnico capo gruppo oppure di Coadiutore tecnico di gruppo, posti complessivi in organico 9.
b) Addetti al laboratorio: //
Qualifica di preparatore capo, posti in organico 1; //
Qualifica di primo preparatore oppure di Preparatore, posti complessivi in organico 7.
c) Disegnatori: //
Qualifica di primo disegnatore oppure di Aiutante
disegnatore oppure di Aiutante disegnatore aggiunto, posti complessivi in organico 1.

Totale dei posti dell’organico del ruolo tecnico, 39.

Ruolo amministrativo.

Carriera di concetto.
Qualifica di segretario principale oppure di Capo ufficio amministrativo, posti complessivi in organico 1.
Qualifica di primo segretario, posti in organico 1.
Qualifica di segretario, posti in organico 2.
Qualifica di segretario aggiunto - vice segretario, posti in organico 8.
Qualifica di ragioniere principale, posti in organico 1.
Qualifica di primo ragioniere - cassiere, posti in organico 1.
Qualifica di ragioniere, posti in organico 2.
Qualifica di ragioniere aggiunto - vice ragioniere, posti in organico 2.

Carriera esecutiva.
Qualifica di archivista principale, posti in organico 1.
Qualifica di archivista capo, posti in organico 2.
Qualifica di primo archivista - archivista, posti in organico 5.
Qualifica di applicato - applicato aggiunto, posti in organico 10.
Qualifica di magazziniere capo, posti in organico 1.
Qualifica di primo magazziniere - magazziniere – magazziniere aggiunto, posti in organico 1.

Carriera del personale ausiliario.
Qualifica di usciere capo, posti in organico 1.
Qualifica di usciere - inserviente, posti in organico 3.
Qualifica di custode, posti in organico 2.

Totale dei posti dell’organico del ruolo amministrativo, 44.

Autorimessa e officina del Centro.
Qualifica di agente tecnico capo, posti in organico 1.
Qualifica di agente tecnico, posti in organico 6.
Totale dei posti dell’organico del personale dell’autorimessa e officina del Centro 7.

Organico del personale salariato permanente.
Qualifica di capo meccanico, posti in organico 1.
Qualifica di maestro falegname - maestro idraulico, posti in organico 2.
Qualifica di autista, posti in organico 15.
Qualifica di meccanico motorista - salariato di prima categoria specializzato, posti in organico 1.
Qualifica di saldatore elettro - autogenista - salariato di prima categoria specializzato, posti in organico 3.
Qualifica di elettricista - salariato di prima categoria specializzato, posti in organico 1.
Qualifica di aiuto meccanico - salariato di seconda categoria qualificato, posti in organico 2.
Qualifica di guardiano - salariato di seconda categoria qualificato, posti in organico 1.
Totale dei posti dell’organico del personale salariato permanente, 26.

Totale generale dei posti dell’organico del personale del Centro regionale antimalarico e anti - insetti, 116.