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Legge Regionale 29 novembre 1957, n. 26

Organico provvisorio del personale dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, da emanarsi con apposita legge regionale a norma dell’articolo 12 dello statuto allegato alla legge regionale 29 febbraio 1956 n. 6, hanno efficacia le disposizioni della presente legge.

Art. 2
Per la prima organizzazione dei servizi ed in ogni caso nei limiti dell’allegata tabella organica provvisoria, l’Azienda si avvale del personale di ruolo e non di ruolo dello Stato o della Regione considerato nella posizione di comando, di guardie giurate temporaneamente assunte e del
personale comunque in servizio presso gli uffici dell’Azienda alla data della presente legge.

Art. 3
Al personale comandato ai servizi dell’Azienda sono estese le disposizioni di cui alle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6 e n. 7, e successive modificazioni, e quelle integrative della legge regionale 8 febbraio 1955, n. 2.
I provvedimenti relativi sono adottati su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Azienda, con decreto dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste.
Essi decorrono dalla data dell’effettivo inizio del servizio presso l’Amministrazione dell’Azienda foreste demaniali.

Art. 4
Al personale in servizio presso gli uffici della Azienda si applica il trattamento economico praticato al personale della Regione in base alla qualifica attribuita dal Consiglio di amministrazione secondo l’allegata tabella organica provvisoria.
A detto personale sono estese le disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni.
Ai salariati temporanei si applicano le norme ed il trattamento economico di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5
Le spese necessarie all’attuazione della presente legge fanno carico al cap. 6 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’Azienda dell’esercizio 1957 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 19 dicembre 1957


Allegato 1


Allegato Tabella organica provvisoria. (Tabella Ristrutturata)


Personale tecnico superiore equiparato agli ispettori del Corpo forestale dello Stato.
1 posto di direttore con qualifica non superiore a ispettore capo di grado VI, gruppo A, coefficiente 500.
2 posti di amministratore con qualifica non superiore a ispettore superiore di grado VII, gruppo A, coefficiente 402.
Personale di concetto.
1 posto di segretario di direzione con qualifica di segretario di grado IX, gruppo A o B, coefficiente 271.
2 posti di segretario addetto o ragioniere con qualifica di segretario aggiunto di grado X, gruppo A o B, coefficiente 229.
2 posti di coadiutore (geometra o perito agrario) con qualifica di coadiutore aggiunto di grado X, gruppo B, coefficiente 229.

Personale esecutivo.
2 posti di applicato con qualificato di applicato di grado XII, gruppo C, coefficiente 180.

Personale ausiliario.
3 posti di agente tecnico (autista) con qualifica di agente tecnico, coefficiente 150.
3 posti di usciere dattilografo con qualifica di usciere, coefficiente 151.

Personale di sorveglianza.
20 posti di salariato temporaneo.
40 posti di sottufficiale, guardia scelta e guardia del Corpo forestale dello Stato per i servizi di polizia forestale, o guardia giurata dell’Azienda.