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Legge Regionale 09 febbraio 1951, n. 2

Proroga della concessione dell' indennità di primo impianto.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La concessione al personale in servizio presso la Regione della speciale indennità di primo impianto, prevista
dall' art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6,
dall' Art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8
dall' art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7,
dall' art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9,
prorogata con legge regionale 27 luglio 1950, n. 39, è ulteriormente prorogata fino a quando non avranno effettiva applicazione ai singoli aventi diritto le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, da emanarsi con apposita legge regionale.

Art. 2
La concessione dell' indennità di primo impianto per il personale di cui al capo VI delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, prevista dalla legge regionale 27 luglio 1950, n. 40, è prorogata fino alla entrata in vigore della legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico di cui all' articolo precedente.

Art. 3
La spesa farà carico sui capitoli relativi del Bilancio 1951 e su quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all' art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1 gennaio 1951.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 16 marzo 1951