Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 8 maggio 1951, n. 5

Impiego dei fondi del bilancio regionale per l' esecuzione di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata ad eseguire, a mezzo dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, opere pubbliche di interesse regionale, anche di competenza degli Enti locali, suddivise tra le seguenti categorie:
Opere igieniche;
Edilizia scolastica;
Opere stradali;
Impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica;
Edilizia popolare comprese le case minime;
Sedi Comunali;
Edifici di culto;
Edifici da destinare ad opere pubbliche di assistenza e beneficenza.
La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, è autorizzata a disporre la ripartizione tra le categorie delle opere sopra elencate delle somme stanziate.

Art. 2
L' esecuzione delle opere sarà effettuata a cura dell'Assessorato ai Lavori Pubblici; tuttavia agli Enti locali che ne facciano richiesta sarà affidata l' esecuzione di opere di loro competenza.
Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori l' Assessore ai Lavori Pubblici potrà valersi degli Uffici Provinciali del Genio Civile e degli Uffici tecnici provinciali e comunali.
Qualora la natura delle opere lo consenta e motivi di urgenza lo richiedano, la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori potrà essere affidata anche a professionisti privati.
Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta Regionale, l' Assessore ai Lavori Pubblici approva i progetti e provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza ed al collaudo dei lavori.
Per i collaudi si applicano le disposizioni contenute nel RD 25 maggio 1895, n. 350, e successive, salva la facoltà dell'Assessore ai Lavori Pubblici di affidare l' incarico anche ad ingegneri di Enti locali o a liberi professionisti o a funzionari tecnici statali, provinciali e comunali a riposo.

Art. 3
L' approvazione dei progetti delle singole opere deve essere preceduta dal parere del Comitato Tecnico Regionale competente, salvo i casi in cui i progetti stessi abbiano già riportato il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sardegna.
Quando trattasi di progetti riguardanti opere igieniche ovvero edilizia scolastica, dovrà richiedersi anche il parere dell'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione.

Art. 4
I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità .
L' approvazione dei progetti equivale alla dichiarazione di pubblica utilità .
Per gli atti conseguenti, sino a che non sarà provveduto con Legge Regionale, valgono le norme stabilite dalle Leggi dello Stato in materia.

Art. 5
La gestione amministrativa e contabile dei lavori è regolata dalle vigenti leggi e regolamenti dello Stato per quanto non previsto dalla presente legge.

Art. 6
I lavori di competenza degli Enti locali sono eseguiti, su domanda diretta all'Assessorato ai Lavori Pubblici. L' Amministrazione Regionale assume l' onere della totale anticipazione e contribuisce nella seguente misura:
cinquanta per cento della spesa per le opere stradali;
quaranta per cento della spesa per le altre categorie di opere.
Gli Enti locali debbono impegnarsi alla restituzione della quota parte della spesa a loro carico in trenta rate annuali costanti senza interesse, da corrispondersi con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avverrà il collaudo.

Art. 7
Nei progetti di opere può comprendersi, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, un' aliquota non superiore al cinque per cento dell'importo lordo dei lavori per le spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo.
Detta aliquota è corrisposta proporzionalmente agli stati di avanzamento.

Art. 8
Alle spese occorrenti per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge, si provvederà con fondi stanziati nei relativi capitoli del Bilancio Regionale.

Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 2 giugno 1951