Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 11 maggio 1951, n. 6

Istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione Regionale promuove direttamente o autorizza corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per lavoratori disoccupati come previsto dall' art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Nell' ammissione ai predetti corsi sarà data la preferenza ai disoccupati di età inferiore ai ventun' anni, a quelli in cerca di prima occupazione, ed a quelli rinviati dalle armi.

Art. 2
Per i corsi di addestramento professionale disposti dall' Amministrazione Regionale valgono i criteri e le modalità di cui agli artt. 46 e 47 della legge citata all' art. 1.

Art. 3
I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati, qualora presentino sufficienti garanzie per l' effettuazione dei medesimi, possono ottenere i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonchè le indennità per gli allievi, previsti dalla presente legge.
Per il resto si applicano integralmente le disposizioni contenute negli artt. 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264, intendendosi sostituiti ai termini << Ministro >> o << Ministero >> << per il Lavoro >> e << per il Tesoro >> rispettivamente i termini << Assessore >> od << Assessorato >> << Regionale >> << al Lavoro e Previdenza Sociale >> e << alle Finanze >> ed elevando a L. 300 l' integrazione giornaliera di L. 200 prevista nei commi 2 e 3 dell' art. 52 della stessa legge.
Salve restando le condizioni stabilite dall' art. 52, penultimo comma, della legge sopra citata, per il conseguimento del premio finale, questo viene corrisposto in ragione di L. 1.000 per ogni mese di durata del corso, col limite minimo di L. 5.000 e con quello massimo di L. 7.000.

Art. 4
Agli esami finali è richiesta la presenza di un delegato del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ai sensi dell' Art. 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 5
Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge faranno carico al capitolo 128 del Bilancio Regionale 1951, Rubrica Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale, ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 10 giugno 1951