Legge Regionale 18 maggio 1951, n. 7
Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 1949, n. 8
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Il termine fissato dall' art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, prorogato con legge regionale 14 novembre 1950, n. 58, è ulteriormente prorogato fino alla entrata in vigore delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione da emanarsi con apposita legge regionale.
Art. 2
Il ricorso all' art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, deve essere limitato ai casi di assoluta ed effettiva necessità e solo a favore di quel personale, dipendente da altre pubbliche amministrazioni, che, per capacità , competenza ed attitudine particolari, offra assoluta sicurezza e completa garanzia di alto rendimento e di efficiente utilità .
Art. 3
Gli incarichi di cui all' art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta motivata dell' Assessore competente, previa deliberazione della Giunta medesima.
Art. 4
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1951 e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 giugno 1951
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Il termine fissato dall' art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, prorogato con legge regionale 14 novembre 1950, n. 58, è ulteriormente prorogato fino alla entrata in vigore delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione da emanarsi con apposita legge regionale.
Art. 2
Il ricorso all' art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, deve essere limitato ai casi di assoluta ed effettiva necessità e solo a favore di quel personale, dipendente da altre pubbliche amministrazioni, che, per capacità , competenza ed attitudine particolari, offra assoluta sicurezza e completa garanzia di alto rendimento e di efficiente utilità .
Art. 3
Gli incarichi di cui all' art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta motivata dell' Assessore competente, previa deliberazione della Giunta medesima.
Art. 4
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1951 e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 giugno 1951