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Legge Regionale 18 maggio 1951, n. 10

Concessione di una indennità per rischio maneggio fondi a funzionari della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Agli impiegati della Regione che esplicano le funzioni di Economo viene corrisposta a titolo di rimborso per eventuali perdite derivanti dal maneggio dei fondi una indennità mensile nella misura seguente:
Economo - Cassiere della Regione L. 5.000
Ragioniere - Economo del Consiglio Regionale L. 5.000

Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all' art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 15 ottobre 1949. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 giugno 1951