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Legge regionale 28 novembre 1950, n. 65

Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' costituito presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca in Sardegna. Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello Statuto del Banco di Sardegna, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro del Tesoro.

Art. 2
Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate:
1) - ai conduttori di piccoli cantieri;
2) - ai singoli pescatori e alle cooperative di pescatori legalmente costituite.
I pescatori singolarmente e le cooperative, per i singoli associati, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore. Le qualità di cui ai punti precedenti devono essere dimostrate con dichiarazione dell'autorità competente. Le anticipazioni possono essere accordate soltanto a cittadini italiani ed a società di cittadini italiani che hanno la residenza o la sede, e gli impianti in Sardegna.

Art. 3
Le anticipazioni possono essere accordate per i seguenti fini:
1) - ai conduttori di piccoli cantieri:
A) - per la costruzione o l'ampliamento del cantiere;
B) - per l'acquisto di macchine utensili per l'esercizio della industria cantieristica;
C) - per la costituzione della provvista di materiali necessaria alla costruzione dei natanti;
2) - Ai pescatori ed alle Cooperative di pescatori:
A) - per l'acquisto di barche di nuova costruzione sino a venti tonnellate di stazza netta;
B) - per l'acquisto e l'installazione del motore;
C) - per l'attrezzatura di bordo adeguata all'imbarcazione;
D) - per l'attrezzatura di pesca comprendente reti, palamiti, lampade a gas o ad accumulatori e qualsiasi altro apparecchio, l'uso del quale sia consentito dalla legge, tecnicamente idoneo all'esercizio della pesca;
E) - per la creazione od il rinnovo da parte di cooperative pescatori dei lavorieri nelle valli da pesca e negli stagni;
F) - per l'impianto di preparazione e di conservazione del pescato, delle attrezzature occorrenti per il trasporto del prodotto sul mercato e per la utilizzazione dei sottoprodotti.
Art. 4
Nella concessione delle antecipazioni sarà accordata la precedenza a coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 5
Le anticipazioni saranno accordate su preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrate in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario. Esse non potranno eccedere: la misura del 60 per cento della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, per i pescatori ed i conduttori di piccoli cantieri; la misura del 70 per cento della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, per le cooperative di pescatori regolarmente costituite. L'antecipazione non potrà superare l'importo complessivo di:
1) - lire 10.000.000 se si tratta di impianti o macchinari di cui alle lettere a) e b) del N. 1 ed alla lettera f) del n. 2 dell'art. 3;
2) - lire 2.500.000 se richiesta per l'acquisto dei materiali di cui alla lettera c) del N. 1 dell'art. 3;
3) - lire 3.500.000 se richiesta per gli investimenti previsti nella lettera a) del n. 2 dell'art. 3;
4) - lire 5.000.000 se richiesta per gli investimenti previsti per la lettera e) del n. 2 dell'art. 3;
5) - lire 1.500.000 per ciascuno degli investimenti previsti nelle lettere b), c), d), del n. 2 dell'art. 3.
Per ciascuno degli investimenti previsti nel n. 2, lettere a), b), c), d), dell'art. 3, può essere accordata una sola anticipazione per ogni richiedente oppure in ragione di cinque soci delle cooperative. Sono esclusi dalle anticipazioni di cui trattasi i congiunti del mutuatario, ammesso all'anticipazione in nome proprio, con lui conviventi, fino al terzo grado.

Art. 6
Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 per cento in ragione di anno.

Art. 7
Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna o ad istituti di credito da esso delegati accompagnate dai documenti di cui agli articoli 2 e 5 e da un deposito per le spese di istruzione della domanda. La concessione sarà deliberata dal Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello Statuto del Banco, integrato da tre membri nominati dall'Assessore all'Industria e Commercio di concerto con l'Assessore alle Finanze e con quello al Lavoro e Previdenza Sociale. Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle Finanze di concerto con quello alla Industria e Commercio, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 8
I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere garantiti da ipoteca sugli immobili e sulle imbarcazioni o da altra garanzia offerta dal debitore e riconosciuta valida.

Art. 9
La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi;
A) - in non più di nove rate annuali, a partire dal terzo anno successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni, nei casi in cui le anticipazioni stesse siano destinate alla costruzione o all'ampliamento dei cantieri, ovvero ad impianti di preparazione e conservazione del pescato o di utilizzazione dei sottoprodotti;
B) - in non più di diciotto rate semestrali, a partire dal terzo semestre successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni, per tutti gli altri casi. E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima dei termini suindicati. Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di esecutività di cui al precedente art. 7, ultimo comma, o con successivo decreto dell'Assessore alle Finanze di concerto con quello alla Industria e Commercio.

Art. 10
Spetta al Banco di Sardegna il Controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge. In caso di accertata irregolarità od inadempienza da parte del mutuatario nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Banco di Sardegna proporrà all'Assessore alle Finanze la emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate. I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle Finanze di concerto con quello all'Industria e Commercio. Il Presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia adottare direttamente, o richiedere all'Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle Finanze.

Art. 11
L'Assessore alle Finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 12
Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 a carico del capitolo 121 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950. Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo. Al fondo predetto, saranno imputate le eventuali perdite accertate nelle singole operazioni.

Art. 13
La quota parte degli interessi eccedente il costo del servizio prestato dal Banco, il quale sarà determinato nella convenzione prevista dall'art. 11, andrà ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1. Le eccedenze attive risultanti dopo la reintegrazione del fondo saranno destinate alla corresponsione di sussidi da parte della Regione per la perdita totale o parziale delle barche e degli arnesi da pesca dovuta a casi di forza maggiore.

Art. 14
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 21 febbraio 1951