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Legge Regionale 2 agosto 1951, n. 14

Provvedimenti per l' incremento della meccanica agraria in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi per l' acquisto di macchine ed attrezzi agricoli:
a) - ai proprietari, ai conduttori ed ai coltivatori di aziende agricole, singoli od associati, che ne facciano impiego in modo prevalente nelle rispettive aziende; ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, che ne facciano impiego nelle aziende proprie e dei consorziati, incluse nei comprensori di loro pertinenza;
b) - ai gestori, che ne dispongano prevalentemente nell' esecuzione di lavori per conto terzi. I contributi non possono superare nei casi di cui alla
lettera a) la misura del 40 per cento, e nei casi di cui alla
lettera b) quella del 30 per cento del costo delle macchine e degli attrezzi, in esso comprese le spese accessori fino al trasporto a destinazione.

Art. 2
L' Amministrazione Regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni ad enti pubblici che svolgono attività didattica e sperimentale nel campo della meccanica agraria. Quando la sovvenzione è destinata all' acquisto di macchine ed attrezzi agricoli da impiegare nello svolgimento di tali attività il contributo può essere elevato fino alla misura massima del 70 per cento.

Art. 3
L' Assessore all' Agricoltura e Foreste, sentito il Comitato tecnico Regionale per l' Agricoltura, determina ogni anno con suo decreto, in relazione alle diverse zone della Sardegna e per le diverse categorie di aziende, le specie e le caratteristiche delle macchine e degli attrezzi ammessi a contributo e le relative misure dei contributi, nei limiti previsti dall' art. 1.

Art. 4
I fondi annualmente stanziati per i contributi previsti dalla presente legge sono di preferenza destinati a sovvenzionare l' acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la sistemazione di terreni, comprese le trattrici, purchè destinate a tali fini.

Art. 5
Per un periodo di cinque anni dalla data della concessione dei benefici di cui alla presente legge, i beneficiari non possono distogliere dal previsto impiego le macchine e gli attrezzi agricoli acquistati, nè cederli nè venderli, senza la preventiva autorizzazione dell' Assessore all' Agricoltura e Foreste. Tale autorizzazione è concessa in base a domanda motivata, e sentito il parere del competente Comitato Provinciale dell' Agricoltura, nei soli casi comprovata impossibilità a usare e gestire utilmente le macchine ed attrezzi e con l' obbligo di eventuale rifusione dei contributi concessi proporzionalmente al periodo dell' avvenuto sfruttamento. Le macchine e gli attrezzi di produzione nazionale o nazionalizzati, acquistati con i benefici previsti dalla presente legge, non possono essere trasferiti fuori del territorio della Regione salvo il caso che il proprietario restituisca l' ammontare del contributo percepito. Per le macchine e gli attrezzi di produzione estera, importati direttamente dall' estero in esenzione dei diritti doganali a norma dell' art. 12 comma 3º dello Statuto speciale per la Sardegna, il divieto di trasferimento fuori del territorio della Regione è in ogni caso assoluto e permanente. Per lo stesso periodo di cinque anni i beneficiari del contributo di cui alla lettera b) dell' art. 1, - e anche quelli di cui alla lettera a) dello stesso Art. quando intendano impiegare le macchine e gli attrezzi acquistati in lavori per conto di terzi, - devono osservare le tariffe stabilite per le diverse prestazioni dall' Assessore all' Agricoltura e Foreste, che le determina periodicamente con suo decreto, sentito il Comitato Tecnico Regionale per l' Agricoltura.

Art. 6
In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal precedente articolo, i beneficiari devono restituire il contributo. A garanzia di tale restituzione i beneficiari per ottenere il pagamento del contributo, debbono consentire a favore della Regione la costituzione di un privilegio sulle macchine e sugli attrezzi acquistati.
Tale privilegio ha la durata di cinque anni dalla data della concessione del contributo per la costituzione e la efficacia di tale privilegio si osservano, in quanto applicabili, le norme degli artt. 9 e 21 della legge 5 luglio 1928, nr. 1760, sull' ordinamento del credito agrario.
I benefici possono offrire altra garanzia riconosciuta idonea.

Art. 7
Nel caso di acquisti rateali o finanziati da istituti di credito, il contributo può essere versato all' amministrazione Regionale direttamente al fornitore o all' Istituto finanziatore purchè questi offrano idonea garanzia per la restituzione previste nell' art. 6.

Art. 8
I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli concessi allo stesso fine dallo Stato fino alla concorrenza delle misure previste negli artt. 1 e 2 che precedono; non sono cumulabili con i contributi previsti dall' art. 1 della legge regionale 9 novembre 1950, nr. 47.

Art. 9
Le domande per la concessione dei contributi devono essere dirette all' Assessore all' Agricoltura e Foreste per il tramite degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura, i quali provvedono all' istruttoria ed esprimono il parere sentito il Comitato Provinciale dell' Agricoltura.
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore all' Agricoltura e Foreste e sono liquidati su presentazione dei documenti comprovanti l' acquisto e previo accertamento dell' idoneità tecnica delle macchine e degli attrezzi.

Art. 10
Le spese relative all' attuazione della presente legge fanno carico al Cap. 49 del Bilancio Regionale 1951 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 10 settembre 1951