Legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69
Costituzione del Comitato Tecnico Regionale per l'Artigianato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
E' istituito presso l'Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale il Comitato Tecnico Regionale per l'Artigianato.
Art. 2
Sono componenti del Comitato:
1)l'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale o un suo delegato, che lo presiede;
2)un rappresentante dell'Assessorato alle Finanze;
3)un rappresentante dell'Assessorato all'Industria e Commercio;
4)un rappresentante dell'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione;
5)un rappresentante dell'Assessorato ai Lavori Pubblici;
6)sei esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni sindacali artigiane;
7)tre lavoratori dipendenti da botteghe artigiane designati dalle organizzazioni sindacali. Sono chiamati altresì a far parte del Comitato previo nulla osta dell'Amministrazione centrale da cui dipendono;
8)uno dei Capi Circolo degli Ispettorati del Lavoro della Regione;
9)il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. I membri di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8, 9, vengono convocati quando si debbono trattare argomenti attinenti alla loro competenza.
Art. 3
Il Comitato è convocato dal Presidente ed ha i seguenti compiti:
esprimere parere tecnico e proporre provvedimenti, inchieste, studi, iniziative in materia di artigianato; esprimere parere sul programma annuale e sulle singole domande relative a sussidi o contributi regionali a favore delle attività artigiane; esprimere parere su proposte di legge riguardanti la disciplina e le provvidenze nell'interesse dell'artigianato. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti del Comitato, oltre il Presidente.
Art. 4
I componenti del Comitato sono nominati su proposta dell'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere riconfermati con la stessa procedura. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale, nominato dall'Assessore.
Art. 5
E' in facoltà dell'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale di invitare alle riunioni del Comitato studiosi tecnici di riconosciuta competenza per sentirne il parere su questioni specifiche.
Art. 6
Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, il 22 febbraio 1951
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
E' istituito presso l'Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale il Comitato Tecnico Regionale per l'Artigianato.
Art. 2
Sono componenti del Comitato:
1)l'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale o un suo delegato, che lo presiede;
2)un rappresentante dell'Assessorato alle Finanze;
3)un rappresentante dell'Assessorato all'Industria e Commercio;
4)un rappresentante dell'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione;
5)un rappresentante dell'Assessorato ai Lavori Pubblici;
6)sei esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni sindacali artigiane;
7)tre lavoratori dipendenti da botteghe artigiane designati dalle organizzazioni sindacali. Sono chiamati altresì a far parte del Comitato previo nulla osta dell'Amministrazione centrale da cui dipendono;
8)uno dei Capi Circolo degli Ispettorati del Lavoro della Regione;
9)il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. I membri di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8, 9, vengono convocati quando si debbono trattare argomenti attinenti alla loro competenza.
Art. 3
Il Comitato è convocato dal Presidente ed ha i seguenti compiti:
esprimere parere tecnico e proporre provvedimenti, inchieste, studi, iniziative in materia di artigianato; esprimere parere sul programma annuale e sulle singole domande relative a sussidi o contributi regionali a favore delle attività artigiane; esprimere parere su proposte di legge riguardanti la disciplina e le provvidenze nell'interesse dell'artigianato. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti del Comitato, oltre il Presidente.
Art. 4
I componenti del Comitato sono nominati su proposta dell'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere riconfermati con la stessa procedura. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale, nominato dall'Assessore.
Art. 5
E' in facoltà dell'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale di invitare alle riunioni del Comitato studiosi tecnici di riconosciuta competenza per sentirne il parere su questioni specifiche.
Art. 6
Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, il 22 febbraio 1951