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Legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70

Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' costituito, a carico del Bilancio passivo della Regione presso il Banco di Sardegna o presso un istituto di credito da esso delegato, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle aziende artigiane e cooperative artigiane che operano in Sardegna. Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16 ultimo comma, dello Statuto del Banco di Sardegna, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro del Tesoro.

Art. 2
Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate ai titolari di aziende artigiane e cooperative artigiane:
per l'acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili necessari alla azienda;
per il finanziamento della produzione.

Art. 3
Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza agli artigiani che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 4
Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle sommarie relazioni illustrative. Le anticipazioni non potranno eccedere per ciascuna azienda individuale la misura dell'ottanta per cento della spesa preventivata riconosciuta ammissibile, né l'importo:
di lire 2.500.000 per l'acquisto il rinnovamento e il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili necessari alla azienda;
di lire 1.000.000 per il finanziamento della produzione.
Qualora si tratti di aziende cooperative, gli importi massimi sopra indicati potranno essere raddoppiati.

Art. 5
Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50% in ragione di anno.

Art. 6
Le domande di mutuo dovranno essere presentate all'istituto bancario presso il quale sarà costituito il fondo. Detto istituto procederà alla istruttoria delle domande e le trasmetterà all'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale, il quale, sentito il Comitato tecnico regionale per l'artigianato, deciderà sulla concessione con suo decreto, di concerto con l'Assessore alle Finanze.

Art. 7
I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge dovranno essere coperti da adeguate garanzie. Potrà essere ammesso come garanzia il solo privilegio sulle forniture finanziate quando il Comitato tecnico regionale per l'artigianato abbia espresso parere favorevole.

Art. 8
La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dieci rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia trascorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione. Il mutuatario potrà chiedere che detto termine sia portato a due anni quando si prevede che la produttività delle opere non raggiunga immediatamente la piena efficienza industriale o commerciale. La restituzione dei prestiti, per i crediti relativi al finanziamento della produzione, dovrà avvenire in non più di otto rate trimestrali consecutive. Esse potranno decorrere dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale erogazione dell'anticipazione. Le modalità del rimborso saranno stabilite con il decreto dell'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale di cui all'art. 6. E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini suindicati.

Art. 9
Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge. In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Banco di Sardegna proporrà all'Assessore alle Finanze l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate. I provvedimenti di cui al precedente comma saranno emanati dall'Assessore alle Finanze di concerto con quello al Lavoro e Previdenza Sociale. Il Presidente del Banco di Sardegna tuttavia potrà adottare direttamente, o chiedere all'Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo e d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle Finanze.

Art. 10
L'Assessore alle Finanze, di concerto con quello al Lavoro e Previdenza Sociale, è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna incaricato della gestione del fondo apposita convenzione.

Art. 11
Alla costituzione e ai successivi incrementi del fondo di cui all'art. 1 si provvederà con le somme all'uopo stanziate nel capitolo 125 del Bilancio regionale 1950 ed in quelli corrispondenti dei bilanci successivi. Saranno parimenti utilizzate le somme relative al credito di lire 50.570.000 trasmesso all'Ente Regione da parte della disciolta Consulta Regionale in data 4 maggio 1949. Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni nonché il costo del servizio prestato dal Banco di Sardegna quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente
art. 10.

Art. 12
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 21 febbraio 1951