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Legge regionale 21 dicembre 1950, n. 73

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'Esercizio Finanziario 1951.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato e non oltre il 31 marzo 1951, il Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951. Negli impegni di spesa la Giunta Regionale non potrà superare tanti dodicesimi, quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio, delle spese stanziate nei vari capitoli del Bilancio 1950.

Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Cagliari il 28 dicembre 1950