Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 07 maggio 1953, n. 9

Costituzione dell'Ente Sardo di Elettricità e norme integrative e modificatrici della legge regionale 17 novembre 1950, n. 61.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' costituito l'Ente Sardo di Elettricità con sede in Cagliari che assume, sotto la vigilanza della Regione, il compito di provvedere alla produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica nel territorio della Sardegna alle migliori condizioni possibili di utenza per gli usi pubblici e privati.

Art. 2
L'Ente provvede ai suoi compiti sia procedendo direttamente alla costruzione ed all'esercizio degli impianti costruiti a sue cure o acquistati od ottenuti per conferimento, sia assumendo partecipazioni azionarie in Società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività che rientrano nei fini dell'Ente.

Art. 3
Per la prima formazione del capitale dell'Ente predetto è impiegata la somma di L. 2.600.000.000 la cui spesa a carico del bilancio della Regione è autorizzata dall'art. 3 della legge regionale 17 novembre 1950, n. 61.

Art. 4
Alla formazione del capitale dell'Ente potranno partecipare sulla base di apposite leggi regionali e per una quota di capitale non superiore complessivamente al 48 per cento del totale:
a) le imprese industriali, anche minerarie, consumatrici di energia elettrica, che svolgono attività di importanza regionale in Sardegna;
b) le imprese produttrici e distributrici di energia elettrica in Sardegna.
c) gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e gli istituti di credito regionali;
d) gli enti pubblici di qualsiasi natura.

Art. 5
Gli impianti idrici e termici di produzione, di trasporto e di distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente o ad esso comunque conferiti, e le relative pertinenze ed accessioni, appartengono all'Ente stesso a titolo di patrimonio indisponibile.

Art. 6
All'esecuzione delle opere ed all'esercizio degli impianti, come all'eventuale acquisto degli stessi ed alle partecipazioni azionarie, l'Ente provvede:
a) con le sue disponibilità , risultanti dai conferimenti della Regione, dello Stato e degli altri eventuali partecipanti al capitale dell'Ente;
b) con gli eventuali contributi dello Stato, della Regione e degli altri Enti.
L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni.
Le deliberazioni concernenti l'emissione delle obbligazioni devono essere approvate dalla Giunta Regionale con decreto del suo Presidente.

Art. 7
L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da cinque membri designati dalla Giunta stessa, di cui uno con funzioni di Presidente.
Quando in forza dell'art. 4 della presente legge siano ammessi a partecipare all'Ente altri soci, ad essi sarà data nel Consiglio di Amministrazione una rappresentanza che non potrà superare un terzo del complessivo numero dei seggi del Consiglio, escluso il Presidente.
Il Consiglio dura in carica quattro anni.
I suoi componenti possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere chiamato a partecipare il Direttore Generale dell' Ente, che non ha voto deliberativo.
Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il vice presidente.
Funge da Segretario, se presente alla seduta, il Direttore generale.
Negli altri casi il Presidente chiama a fungere da Segretario uno dei presenti.

Art. 8
In seno al Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo composto dal Presidente e da due membri.

Art. 9
E' costituito con funzioni consultive un Comitato tecnico composto di tre membri nominati dalla Giunta Regionale con decreto del suo Presidente, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Art. 10
Il Consiglio di amministrazione:
a) stabilisce le direttive e la graduazione della esecuzione delle opere e approva i progetti di impianto;
b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
c) delibera le subconcessioni di produzione di energia elettrica e le concessioni di distribuzione superiori a Kw 500;
d) approva i contratti di valore superiore a L. 10 milioni; e) delibera l'emissione di obbligazioni, stabilendone le condizioni;
f) approva il regolamento organico del personale;
g) nomina il Direttore generale;
h) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dal regolamento e provvede sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) sono soggette all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 11
Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano state riservate al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.

Art. 12
Il Presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, compie gli eventuali atti conservativi e, nei casi di urgenza, emana i provvedimenti contingibili che ritenga necessari, riferendone nella prima riunione agli organi competenti per l'approvazione.

Art. 13
Il parere del Comitato tecnico è obbligatorio:
a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia elettrica e sulle norme di coordinamento;
b) sui progetti di costruzione e di distribuzione;
c) sulle domande di subconcessione, di produzione e di distribuzione;
d) sugli appalti di lavori di importo superiore a lire cinque milioni.

Art. 14
Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo deliberano a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 15
Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica che sarà fissata dal Consiglio stesso.
Agli altri componenti del Consiglio ed a quelli del Comitato tecnico, spetta una medaglia di presenza che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione.
A tutti spettano inoltre il rimborso delle spese di viaggio e la trasferta.

Art. 16
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 17 novembre 1950, n. 61.

Art. 17
Il controllo sugli atti dell'Ente, senza pregiudizio della vigilanza dell'Amministrazione regionale, è esercitato da un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dalla Giunta Regionale, con decreto del suo Presidente, su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio.
Essi durano in carica quanto il Consiglio di amministrazione e scadono con esso qualunque sia la data della loro nomina. Agli stessi, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità di trasferta, spettano gli emolumenti che saranno fissati annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del Bilancio.
Al Collegio dei Sindaci di applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile sulle Società per azioni.

Art. 18
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 6 giugno 1953