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Legge regionale 07 maggio 1953, n. 22

Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Per favorire lo sviluppo economico delle zone che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' Industria e Commercio, sentiti i Comitati consultivi dell' Industria e del Commercio, saranno riconosciute idonee ad assicurare una più efficace valorizzazione della mano d' opera e delle risorse isolane, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Enti, Società o privati le seguenti categorie di provvidenze:
1) - concessione in uso, anche a titolo gratuito, di aree demaniali;
2) - contributi per l' acquisto di aree comprese nelle anzidette zone, necessarie per la realizzazione di iniziative dirette al conseguimento dei fini di cui al presente Art.;
3) - esecuzione delle opere necessarie per le sistemazioni portuali, ferroviarie, stradali e igieniche, per gli allacciamenti elettrici, idrici, telefonici e simili, di interesse generale delle zone predette;
4) - contributi per l' esecuzione delle opere di cui al punto precedente, quando esse non rivestano carattere generale;
5) - concorso nelle spese relative al consumo dell' acqua e dell' energia elettrica ad uso industriale o di altre spese di energia motrice, per non più di dieci anni, a favore delle attività in cui la spesa relativa influisca in modo rilevante sul costo di produzione;
6) - agevolazioni per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti a favore delle attività ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sia mediante la concessione di tariffe di favore, convenzionate con le imprese trasportatrici, sia mediante la concessione di contributi a favore delle aziende interessate:
7) - contributi diretti ad alleviare il gravame degli oneri sociali nella fase iniziale dell' attività industriale e comunque per un periodo non superiore ai tre anni.

Le provvidenze di cui ai numeri 5, 6 e 7 possono essere concesse esclusivamente a favore di nuove iniziative.

Art. 2
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' Industria e al Commercio di concerto con l' Assessore alle Finanze, le provvidenze di cui all' art. 1 potranno essere estese, caso per caso, anche a quelle iniziative industriali e commerciali che, pur sorgendo al di fuori delle zone contemplate nell' Art. medesimo, rivestano particolare interesse ai fini della valorizzazione della mano d' opera e delle risorse isolane e, in special modo, a favore delle iniziative a carattere consorziale o cooperativistico, nonchè a quelle che si propongano l' istituzione di punti franchi, di magazzini generali e simili.

Art. 3
Per favorire l' impianto, l' attivazione, la riattivazione, la trasformazione, l' ampliamento ed il trasferimento in Sardegna di attività industriali e commerciali, l' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:
1) - concorso negli oneri per interessi passivi sui mutui contratti per la realizzazione delle iniziative stesse, in misura non superiore al 2,50 per cento annuo e per la durata massima di dieci anni;
2) - concorso nelle spese aventi carattere di sperimentazione industriale, dirette a migliorare ed incrementare la valorizzazione delle risorse isolane, quali la costruzione di impianti - pilota, la organizzazione tecnico - scientifica del lavoro nella azienda od in particolari processi produttivi e simili;
3) - concorso nelle spese dirette ad assicurare un più largo collocamento delle materie prime e dei prodotti sardi sui mercati nazionali ed esteri o un miglioramento negli approvvigionamenti isolani di materie prime o prodotti essenziali;
4) - premi di incoraggiamento, ragguagliati ai quantitativi delle merci prodotte e vendute, per la durata massima di dieci anni, per determinate categorie di imprese che garantiscano una maggiore valorizzazione della mano d' opera e delle risorse isolane.
Il contributo di cui al n. 1 del presente Art. sarà determinato comunque in misura tale che, cumulandosi con altri analoghi contributi eventualmente deliberati a favore dell' impresa, lasci a carico della medesima un interesse annuo non inferiore al 3,50 per cento.

Art. 4
L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale degli Enti o delle imprese costituite nella forma di società per azioni e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata quando essi risultino in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti.
All' uopo è costituito, a carico del Bilancio della Regione, un apposito fondo la cui amministrazione sarà affidata all' Istituto regionale di credito industriale, mediante apposita convenzione da stipularsi a cura dell' Assessore alle Finanze di concerto con l' Assessore all' Industria e al Commercio e da sottoporre all' approvazione della Giunta Regionale.
Al fondo medesimo saranno accreditati gli eventuali interessi, dividendi e proventi ed addebitate le spese di gestione e le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

Art. 5
Le deliberazioni relative all' impiego del fondo di cui all' Art. precedente saranno adottate con le modalità previste dal primo comma dell' art. 11.

Art. 6
A valere sulle disponibilità non investite del fondo speciale predetto, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, caso per caso, la garanzia dei finanziamenti concessi dallo Stato o da Enti pubblici per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nei limiti del 75 per cento delle somme anticipate.
Analoga garanzia potrà essere concessa per l' emissione di obbligazioni da parte dell' Istituto regionale di credito industriale o di Enti o Società che si propongano il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.
L' ammontare delle garanzie così concesse non potrà comunque superare di quattro volte l' importo delle corrispondenti disponibilità del fondo, le quali dovranno risultare investite in titolo di Stato o della Regione, o da essi garantiti.

Art. 7
La partecipazione di cui all' art. 4 è subordinata alla condizione che nelle Società od Enti interessati siano riservati ai rappresentanti dell' Amministrazione regionale, da designarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Industria e Commercio di concerto con l' Assessore alle Finanze, in rapporto all' ammontare della partecipazione, uno o più posti di amministratori e di Sindaci, all' uopo modificando, ove occorra, l' atto costitutivo.
La garanzia di cui all' art. 6 è subordinata ad analoga partecipazione di rappresentanti dell' Amministrazione regionale nel Consiglio sindacale.

Art. 8
Nel quadro delle finalità di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, mediante la concessione di contributi non eccedenti il 50 per cento della spesa:
1) - il miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori mediante la costruzione di dormitori, di refettori, di opere per il trasporto di acqua potabile, l' istituzione di servizi di trasporto delle maestranze, l' apprestamento di attrezzature sanitarie di pronto soccorso, l' intensificazione dell' attività di profilassi o di lotta contro le malattie professionali, e simili;
2) - la costruzione di abitazioni operaie a carattere aziendale o cooperativo, anche con le provvidenze di cui al numero precedente.

Art. 9
Ove l' Amministrazione regionale ne ravvisi l' opportunità , i contributi per l' esecuzione delle opere previste dagli articoli precedenti potranno essere sostituiti dall' esecuzione dell' opera a cura dell' Amministrazione medesima, con l' eventuale concorso dei privati, degli Enti pubblici o dello Stato. L' esecuzione si intende subordinata alla condizione che il capitale privato partecipi in misura non inferiore al terzo della spesa occorrente.

Art. 10
Ove l' iniziativa privata si dimostri insufficiente a far sorgere le attività industriali e commerciali alle quali si riconosca fondamentale importanza ai fini della valorizzazione della mano d' opera e delle risorse isolane, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumerne o promuoverne direttamente la realizzazione nelle forme di cui all' art. 4, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Art. 11
Ove non risulti diversamente disposto, le provvidenze di cui alla presente legge saranno accordate ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della medesima, su proposta dell' Assessore all' Industria e Commercio, di concerto con l' Assessore alle Finanze, per le concessioni non superiori ai 10 milioni di lire, o per quelle eccedenti tale somma, sentito anche il Comitato consultivo regionale competente. Salvo che risulti diversamente disposto negli articoli precedenti, la misura dei contributi e dei concorsi non potrà in nessun caso eccedere i due terzi della spesa e dell' onere al quale si riferiscono, nè l' impegno relativo avere una durata superiore ai tre anni, fatta salva la facoltà di proroga.

Art. 12
Ove l' Amministrazione regionale ne ravvisi l' opportunità , la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, potrà essere subordinata, per l' intero territorio dell' isola o per determinate zone o categorie di attività , all' accettazione delle eventuali direttive che saranno stabilite con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

Art. 13
Le norme regolamentari necessarie per l' attuazione della presente legge, saranno stabilite con decreto da emanarsi dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore all' Industria e Commercio, di concerto con l' Assessore alle Finanze, su conforme deliberazione di Giunta, sentiti i Comitati consultivi regionali competenti.

Art. 14
Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per anno e per la durata di dieci anni a decorrere dall' esercizio 1953, salvi gli eventuali aumenti che si renderà possibile disporre annualmente con la legge di bilancio, con la quale si provvederà a stanziare le somme all' uopo occorrenti.
Per l' esercizio 1953, in aggiunta agli stanziamenti previsti dal Bilancio di competenza, è autorizzata l' utilizzazione dei residui dei capitoli 107 e 110 del Bilancio di previsione 1950 e dei capitoli 125 e 151 del Bilancio 1952.
Le disponibilità così risultanti saranno ripartite come segue:
a) - lire 549.293.700 per spese, concorsi, contributi e premi, provenienti rispettivamente: lire 10 milioni e centomila dai residui dei capitoli 107 e 110 del Bilancio di previsione dell' esercizio 1950; lire 211.193.700 dai residui del capitolo 125 del Bilancio 1952; lire 328 milioni dal corrispondente capitolo della competenza;
b) - lire 200 milioni per la costituzione del fondo speciale di cui all' art. 4 provenienti rispettivamente: lire 100 milioni dai residui del capitolo 151 del Bilancio 1952; lire 100 milioni dal corrispondente capitolo della competenza.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 30 giugno 1953