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Legge regionale 28 luglio 1953, n. 23

Anticipazioni alla Società Mineraria Carbonifera Sarda, rimborsabili dallo Stato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione Regionale è autorizzata a corrispondere, in una o più rate, alla Società Mineraria Carbonifera Sarda anticipazioni - rimborsabili direttamente dallo Stato - per una somma non superiore a L. 600.000.000, per consentire il pagamento dei salari e stipendi maturati e maturandi in attesa della emanazione della legge statale in corso di preparazione che disponga lo stanziamento dei fondi necessari a rendere operante l' intervento della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in esecuzione del Trattato istitutivo e della annessa convenzione ratificata con legge 25 giugno 1952, n. 766.

Art. 2
Alla spesa di cui al precedente Art. si farà fronte attingendo per L. 300.000.000 allo stanziamento di competenza del capitolo 154 dello stato di previsione della spesa della Regione per il corrente esercizio, e per lire 300.000.000 allo stanziamento di competenza del capitolo 164, per cui gli stanziamenti dei predetti capitoli risultano rispettivamente ridotti a lire zero e a lire 160.000.000. Per la erogazione delle anticipazioni di cui trattasi è istituito il capitolo di bilancio n. 164- bis con la seguente denominazione:
<< Cap. 164- bis - Somministrazione di fondi da effettuare per conto dello Stato alla Società Mineraria Carbonifera Sarda per fronteggiare particolari ed urgenti esigenze della gestione delle miniere L. 600.000.000 >>.
Le somme, che verranno versate dallo Stato alla Regione a rimborso delle anticipazioni di cui all' art. 1, saranno utilizzate per reintegrare gli stanziamenti dei due predetti capitoli.

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 30 luglio 1953