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Legge Regionale 27 dicembre 1951, n. 19

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1952.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Articolo unico
La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato e non oltre il 31 marzo 1952, il Bilancio della Regione per l' anno finanziario 1952.
Negli impegni di spesa la Giunta Regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell' importo delle spese stanziate nei vari capitoli del Bilancio del 1951, con esclusione delle voci elencate nell' art. 7 della legge regionale 21 marzo 1951 n. 4, per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 7 gennaio 1952