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Legge Regionale 1 aprile 2010, n.7

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni.
LEGGE REGIONALE 1 aprile 2010, n. 7
Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 12 del 16 aprile 2010.
Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Partecipazione alla Fondazione

1. La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme all'Associazione culturale Giorgio Asproni e al Comune di Bitti, all'istituzione della fondazione denominata "Fondazione Asproni" con sede in Bitti, che è costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile.
2. Alla Fondazione possono partecipare, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:
a) lo studio e l'approfondimento del pensiero politico di Giorgio Asproni e la valorizzazione e diffusione del suo lascito ideale e morale;
b) l'analisi dei problemi legati al rapporto dell'uomo con la società, nonché lo studio delle trasformazioni sociali e culturali della Sardegna nella realtà contemporanea;
c) la promozione di incontri e attività culturali collegate alla realtà sarda e alla conoscenza dei suoi uomini illustri;
d) l'organizzazione di manifestazioni collegate alle attività di studio e di concorsi in materia di ricerca storica ed artistica nell'ambito delle scuole e delle università;
e) l'istituzione di una biblioteca, dotata di personale qualificato e aperta quotidianamente al pubblico, nonché di un centro di documentazione e di altre attività informative.

Art. 2
Adempimenti

1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall'articolo 1, autorizza il Presidente della Regione a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.
2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Art. 3
Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto è previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4
Relazione annuale

1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 5
Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, a decorrere dall'anno 2011, in euro 80.000 annui.

Art. 6
Sospensione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale sospende l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo5 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 100.000 per l'anno 2010 ed in euro 80.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 100.000
2011 euro 80.000
2012 euro 80.000
2013 euro 80.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

in aumento
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
2010 euro 100.000
2011 euro 80.000
2012 euro 80.000
2013 euro 80.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addi 1° aprile 2010

Cappellacci