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Legge Regionale 30 giugno 2010, n.13

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12.
LEGGE REGIONALE 30 giugno 2010, n. 13

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.20 del 3 luglio 2010.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali


Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi della Costituzione, dei Trattati dell'Unione europea, dello Statuto, delle procedure stabilite con legge statale e sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica:
a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea e degli accordi internazionali;
b) realizza un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e nelle questioni di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità;
c) promuove accordi con le altre regioni, e con regioni appartenenti a stati esteri, al fine di attivare forme di collaborazione e di partenariato, finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione;
d) favorisce la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, dei soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela, delle imprese e dei cittadini.
2. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e attuazione degli atti europei, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, che con ogni altra iniziativa utile a tale scopo.

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge disciplina:
a) le modalità di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea;
b) le procedure per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia;
c) la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea o finanziati con risorse europee e a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale;
d) lo svolgimento di attività di rilievo internazionale e la sottoscrizione, nelle materie di propria competenza, di accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.

Art. 3
Rapporti Consiglio - Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente sulle attività svolte in ambito europeo e adottano ogni misura necessaria a consentire il massimo raccordo nella Regione sulle questioni europee e di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'informazione costante in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale.

Capo II
Partecipazione della Regione alla formazione ed esecuzione
del diritto dell'Unione europea


Art. 4
Partecipazione della Regione alla formazione
del diritto dell'Unione europea

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente. Il Consiglio o la Giunta regionale formulano osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formulazione degli stessi.
2. Le osservazioni del Consiglio regionale sono formulate dalla Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e dalle Commissioni competenti per materia, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare. Su questioni di particolare rilevanza delibera l'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.
3. Le osservazioni della Giunta regionale sono formulate previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia, da esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.
4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modifiche e integrazioni.
5. La Giunta regionale dà immediata comunicazione al Consiglio regionale della formulazione di eventuali osservazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005.

Art. 5
Sussidiarietà

1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte di atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le risultanze dell'esame sono altresì trasmesse al Comitato delle regioni.
2. La Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati richiesti dal Consiglio entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per la valutazione di cui al comma 1. Tale valutazione, ove ritenuto opportuno, viene trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali).
3. I risultati della verifica prevista nel comma 1 sono comunicati alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali atti e per la definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo individuate dalle leggi di procedura statali.

Art. 6
Riserva di esame

1. La Giunta regionale, laddove lo ritenga opportuno e comunque qualora il Consiglio regionale lo richieda, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005. L'atto di richiesta è comunicato agli organi statali competenti previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede in assenza del parere.

Art. 7
Attuazione della normativa europea e verifica di conformità

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia, nonché agli atti della Commissione europea che comportino obbligo di adeguamento.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

Art. 8
Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni

1. La Giunta regionale formula la proposta dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle regioni dell'Unione europea, tenendo conto anche del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 11 del 2005, previa approvazione del Consiglio regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento consiliare.

Art. 9
Informativa della Giunta al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno prima dell'inizio della sessione europea, la relazione sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale, che indica:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato - regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;
b) le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) gli argomenti di rilevanza regionale esaminati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 11 del 2005, e successive modifiche e integrazioni;
d) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione;
e) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione;
f) lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso.
2. Nella relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale indica gli orientamenti e le priorità che intende seguire nell'anno successivo con riferimento a ciascuna politica dell'Unione europea, ai documenti di consultazione o agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee.

Art. 10
Legge europea regionale

1. Per garantire il periodico e organico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, un disegno di legge recante nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" e l'indicazione dell'anno di riferimento.
2. La Giunta regionale, nella relazione al disegno di legge europea regionale:
a) elenca le direttive dell'Unione europea di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa;
b) elenca le direttive europee di competenza regionale che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto:
1) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
2) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
3) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
c) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo di cui all'articolo 7, comma 2, e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione da parte dalla Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;
d) riferisce sullo stato di attuazione della legge europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul disegno di legge europea regionale. A tal fine dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005, è aggiunta la seguente:
"d bis) sul disegno di legge europea regionale".

Art. 11
Contenuto della legge europea regionale

1. La legge europea regionale:
a) recepisce nelle materie di competenza regionale gli atti emanati dall'Unione europea, con particolare riguardo alle direttive europee, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;
b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e per l'attuazione delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione;
c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;
d) effettua una ricognizione degli atti normativi dell'Unione europea che la Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa, dettando i relativi principi e i criteri applicativi.
2. La legge europea regionale stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
3. Le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.
4. Le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella europea avvengono di norma tramite la legge europea.

Art. 12
Sessione europea

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, si riunisce in apposita sessione europea per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale e l'attività di rilievo internazionale, anche con riferimento alle attività previste dagli articoli 18, 19 e 20. In particolare, esamina:
a) la relazione di cui all'articolo 9;
b) il disegno di legge europea regionale presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.
2. Il Consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale e la relazione di cui all'articolo 9.
3. Al termine della sessione europea il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo sugli argomenti all'ordine del giorno e lo trasmette alla Giunta regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 13
Misure urgenti e adeguamenti tecnici

1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.
2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Art. 14
Partecipazione

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale garantiscono la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche. A tale scopo attivano adeguate forme di consultazione all'interno della sessione europea in relazione ad aspetti dell'attività europea e internazionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

Art. 15
Impugnazione di atti normativi europei

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale la regionale può richiedere al governo che proponga ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). La Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio che può approvare atti di indirizzo.
2. Il Consiglio regionale, laddove lo ritenga necessario, invita la Giunta regionale a promuovere la richiesta prevista nel comma 1.
3. Il Consiglio regionale concorre all'attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Capo III
Politiche europee e aiuti di Stato


Art. 16
Programmazione regionale unitaria

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio regionale indirizza l'attività della Giunta regionale nella definizione della programmazione regionale unitaria attraverso l'approvazione di indirizzi sui relativi programmi.
3. A questo fine la Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2 che, a seguito della loro approvazione, sono trasmessi al Consiglio per la presa d'atto definitiva.
4. Gli atti che modificano in modo sostanziale gli atti di programmazione di cui al comma 2, ossia che comportano variazioni al piano finanziario o nella destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diverse da quelle originarie, sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e alle commissioni consiliari competenti per materia, che esprimono il proprio parere entro quindici giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.

Art 17
Notifica dei regimi di aiuto

1. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Regione notifica alla Commissione europea le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo dirette a istituire o modificare regimi di aiuti, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno.
2. Il Presidente della Regione provvede alla notifica delle proposte di istituzione o di modificazione dei regimi di aiuti dell'Amministrazione regionale di iniziativa della Giunta regionale e di iniziativa consiliare una volta terminato l'esame in sede di Commissione consiliare competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le leggi regionali che istituiscono o modificano misure di aiuti di Stato contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla conclusione delle procedure di controllo effettuate dalla Commissione europea sulla compatibilità delle stesse con l'ordinamento dell'Unione europea.

Capo IV
Relazioni con l'Unione europea


Art. 18
Rapporti con l'Unione europea

1. La Regione intrattiene rapporti diretti con le istituzioni dell'Unione europea nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Nell'ambito delle delegazioni del governo, la Regione partecipa alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea per la rappresentazione di questioni di interesse regionale e a difesa delle proprie specificità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003.
3. A tal fine il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti per materia, comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i nominativi dei rappresentanti della Regione e ne informa il Consiglio regionale.
4. La Regione partecipa, inoltre, alla delegazione italiana per la definizione della posizione dell'Unione europea qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali commerciali e tariffari, anche a livello internazionale, che riguardano aspetti rilevanti di interesse regionale ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 1999, n. 363 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di partecipazione della Regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con paesi esteri).
5. Il Consiglio regionale può promuovere le iniziative di cui al presente articolo con appositi atti di indirizzo finalizzati anche a intervenire al fine di sollecitare iniziative di carattere normativo da parte delle competenti istituzioni europee, nel rispetto di funzioni e poteri delle istituzioni nazionali ed europee in tema di diritto di iniziativa legislativa.

Art. 19
Cooperazione territoriale

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione, nell'ambito degli strumenti previsti a livello europeo, promuove partenariati, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e del turismo.
2. La Regione in particolare adotta, nell'ambito dei partenariati euro-mediterranei, le iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nel Mediterraneo e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere all'integrazione sociale e culturale con i paesi del Mediterraneo.

Capo V
Attività di rilievo internazionale della Regione


Art. 20
Accordi e intese

1. Ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, la Regione, nelle materie di propria competenza, conclude accordi con gli stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge n. 131 del 2003.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un piano pluriennale contenente le linee guida per l'attività di rilievo internazionale della Regione. Tale piano stabilisce i principi e le procedure da seguire nell'organizzazione delle attività di rilievo internazionale e stabilisce una gerarchia di priorità da seguire nell'attuazione delle stesse.
3. Il Presidente della Regione, in caso di trattative per la conclusione degli accordi e delle intese di cui al comma 1, informa preventivamente il Consiglio regionale che può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo.
4. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente della Regione e trasmessi al Consiglio regionale per la presa d'atto definitiva.

Capo VI
Disposizioni finali


Art. 21
Attività informativa

1. La Regione assicura la più ampia conoscenza delle attività dell'Unione europea per favorire la partecipazione ai programmi e progetti europei da parte degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, delle imprese, dei cittadini e delle associazioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale nelle forme previste dall'articolo 1, comma 2.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito delle strutture esistenti, uno sportello di informazione sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento, in raccordo con le reti europee d'informazione attive sul territorio regionale su incarico della Commissione europea e del Parlamento europeo.

Art. 22
Modalità organizzative

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca e le procedure di cooperazione necessarie a dare corretta e tempestiva attuazione agli adempimenti previsti dalla presente legge e a consentire il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale dà attuazione agli adempimenti di propria competenza in essa previsti, individua gli uffici competenti e stabilisce idonee procedure di coordinamento tra le strutture coinvolte.
3. La Regione, al fine di rafforzare le relazioni con le istituzioni europee per le questioni di competenza regionale, si avvale anche dell'ufficio di informazione e collegamento previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento con sede a Bruxelles).
4. La Giunta regionale promuove e favorisce la realizzazione di scambi o distacchi tra funzionari pubblici nell'ambito di iniziative di cooperazione istituzionale di rilievo europeo e internazionale e specificamente dei meccanismi di cooperazione a tal fine individuati nella cooperazione tra lo Stato italiano e l'Unione europea, secondo la disciplina europea in materia di Esperto Nazionale Distaccato (END) e nel rispetto della normativa regionale in materia di personale. La Giunta regionale, in osservanza delle disposizioni europee e nazionali, stabilisce a titolo di rimborso forfetario, un'indennità speciale per le spese relative al soggiorno presso la sede estera, erogata al personale assegnato a tali uffici. L'ammontare di tale indennità non può essere superiore all'importo previsto per il personale dello Stato italiano assegnato all'estero.

Art. 23
Ufficio della Regione a Bruxelles
(Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)

1. Alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Istituzione dell'ufficio)
1. Per il collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione e le istituzioni europee è istituito, nell'ambito della Presidenza, l'Ufficio della Regione sarda in Bruxelles, il quale, in particolare, cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ed informa costantemente gli organi della Regione sulle normative e le iniziative dell'Unione; collabora con gli organi della Regione nelle attività richieste per la partecipazione dei medesimi alla formazione degli atti dell'Unione e, in generale, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; assiste i rappresentanti della Regione e i titolari degli uffici regionali nei rapporti con gli uffici, gli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione medesima. Il Consiglio regionale può avvalersi delle prestazioni dell'ufficio di cui al presente comma.";
b) l'articolo 2 è soppresso;
c) il comma 1 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 12 del 1996), e dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
"1. Il contingente organico dell'ufficio di cui all'articolo 1 è determinato come segue:
a) dirigenti n. 1;
b) dipendenti categoria D n. 5;
c) personale di segreteria e di supporto operativo n. 4.
Il dirigente è scelto prioritariamente fra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tramite selezione pubblica tra persone di elevata competenza professionale e con esperienza presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali; l'assunzione avviene previa deliberazione della Giunta regionale; il personale non dirigente è individuato tra dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o, con provvedimento motivato, tra dipendenti di altra pubblica amministrazione richiesti in temporanea assegnazione con il trattamento economico previsto nell'amministrazione di appartenenza; per le attività di segreteria e di supporto operativo l'ufficio può far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito per il suo funzionamento. I dipendenti sono tenuti a prestare servizio presso la sede di Bruxelles.";
d) il comma 3 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 1997 e dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale n. 2 del 2007, è abrogato.".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

Art. 24
Monitoraggio della legge

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste.

Art. 25
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono così valutate:
a) euro 900.000 per l'anno 2010 a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.02.003;
b) euro 1.589.033 annui a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 689.033 per l'attuazione dell'articolo 23.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento
UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico del personale
2010 euro ---
2011 euro 383.302
2012 euro 383.302
2013 euro 383.302

UPB S01.02.002

Oneri per i contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale
2010 euro ---
2011 euro 166.081
2012 euro 166.081
2013 euro 166.081

UPB S01.02.003

Altre spese per il personale
2010 euro ---
2011 euro 900.000
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000

UPB S01.04.001

Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2010 euro ---
2011 euro 139.650
2012 euro 139.650
2013 euro 139.650

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2010 euro ---
2011 euro 1.589.033
2012 euro 1.589.033
2013 euro 1.589.033
mediante riduzione della riserva prevista dalle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010):

voce 3)
2010 euro ---
2011 euro 689.033
2012 euro 689.033
2013 euro 689.033

voce 4)
2010 euro ---
2011 euro 900.000
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 26
Abrogazione di norme

1. La legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali e sull'esecuzione degli atti dell'Unione europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25) è abrogata.

Art. 27
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 2010

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