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Conferenza Stato-Regioni

Composizione
Art. 12, commi 1 e 2, legge 23 agosto 1988, n. 400 – art. 4, D: Lgs. 30 luglio 1999, n. 303:
È convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
È presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega dal Ministro per gli Affari Regionali;
È composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
Possono partecipare i Ministri interessati all’argomento, rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Finalità
Partecipazione ai processi decisionali di interesse regionale,
interregionale ed infraregionale (art. 2, comma 1);
Sede privilegiata del confronto (politico e amministrativo) tra Stato e Regioni.

Competenze
Consultive
Parere obbligatorio (art. 2, comma 3, D. Lgs. 281/1997)
1) schemi di disegni di legge del Governo nelle materie di competenza regionale;
2) schemi di decreto legislativo del Governo nelle materie di competenza regionale;
3) schemi di regolamento del Governo nelle materie di competenza regionale.

Il parere è espresso entro 20 giorni dalla richiesta.
Solo i provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Sulle Intese Istituzionali di Programma (art. 2, comma 205, L. 662/1996). Più i casi previsti da discipline specifiche.

Parere facoltativo (art. 2, comma 4, D. Lgs. 281/1997)
Su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporgli.
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome può richiedere la sottoposizione di un argomento alla Conferenza Stato-Regioni.

Parere successivo (comma 5)
Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni d’urgenza non consentono la consultazione preventiva la Conferenza è consultata successivamente.
Il Governo tiene conto dei suoi pareri:
b) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti legge;
c) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

Di raccordo
art. 2, comma 1, D. Lgs. 281/1997
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della
programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività' degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
comma 9
Esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionale.

Designazione
art. 2, comma 1, D. Lgs. 281/1997
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

Interscambio dati e informazioni
Art. 2, comma 1, D. Lgs. 281/1997
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
art. 6
1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività' posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Indirizzo, verifica, monitoraggio, impulso e studio
Art. 2, comma 1, D. Lgs. 281/1997
a. formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
comma 7
La Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si e' pronunciata.
Art. 7, comma 2
La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province Autonome… e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

Deliberative
Art. 2, comma 1, D. Lgs. 281/1998
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
m) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.
Comma 8
b) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato - Regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

Rapporti con l’Unione Europea
Art. 2, comma 5, D. Lgs. 281/1997
La Conferenza Stato-Regioni anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".
Inoltre:
1) designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l’Unione Europea;
2) esprime parere, su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e col consenso del Governo, sugli schemi di atti amministrativi dello Stato, nelle materie di competenza regionale, danno attuazione alle direttive comunitarie e alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee.
3) favorisce e promuove la cooperazione fra la Cabina di regia nazionale e le Regioni, al fine dell’utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all’Italia.

Assenso nelle deliberazioni
art. 2, comma 2, D. Lgs. 281/1998
Consenso del Governo
All’unanimità da parte delle Regioni, in mancanza a maggioranza.