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Legge Regionale 7 febbraio 2011, n.6

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell'attività.
LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2011, n. 6

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell'attività.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.5 del 18 febbraio 2011.
Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9
(Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), sono sostituiti dai seguenti:
"3. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, disciplinata da apposita convenzione con istituti di credito che abbiano sufficiente diffusione sul territorio regionale, è affidata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Le richieste volte ad ottenere il solo contributo in conto interessi o il solo contributo in conto capitale possono essere istruite, sulla base di apposita convenzione, anche dai consorzi fidi costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del comparto.
4. L'istruttoria delle richieste di incentivazione è effettuata esclusivamente con procedura a sportello. Le incentivazioni sono concesse mediante provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, nei limiti delle disponibilità finanziarie.".

Art. 2
Interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12,
della legge regionale n. 5 del 2006

1. L'articolo 15, comma 12 della legge regionale n. 5 del 2006, è da interpretarsi nel senso che la giunta regionale, nell'emanare le norme relative alle modalità di esercizio del commercio, ai criteri e alle procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché alla reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione per atto tra vivi o in caso di morte non ha facoltà, in assenza di una esplicita e conforme disposizione legislativa o regolamentare approvata dal Consiglio regionale, di limitare il novero dei possibili cessionari dell'autorizzazione ai soli parenti e affini entro il quarto grado del titolare.

Art. 3
Trasferimento dell'attività commerciale

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2006 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis (Trasferimento dell'attività)
1. Il trasferimento dell'attività comporta a favore dell'avente causa il trasferimento del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività fino alla scadenza originaria dello stesso.
2. L'avente causa, salvo quanto stabilito dal comma 5, deve possedere tutti i requisiti ai quali è subordinato l'accesso e l'esercizio dell'attività.
3. Il titolo abilitativo assegnato in base a una riserva a favore di particolari categorie, salvo quanto stabilito dal comma 5, può essere trasferito esclusivamente in capo ad un soggetto appartenente alla medesima categoria.
4. La cessione dell'attività per atto tra vivi è comunicata dal cessionario al comune territorialmente competente entro sessanta giorni e non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa.
5. La successione nell'attività per causa di morte è comunicata, entro tre mesi, al comune territorialmente competente dal successore il quale, anche se privo dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge o di quelli ulteriori eventualmente richiesti per l'accesso e l'esercizio dell'attività, può proseguire in via provvisoria l'esercizio dell'attività per non più di un anno dalla data dell'acquisto. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti determina la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni sui posteggi.".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 febbraio 2011

Cappellacci