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Legge Regionale 7 febbraio 2011, n.7

Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2011, n. 7
Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.5 del 18 febbraio 2011.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Capo I
Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti
a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a tutelare e assicurare il rispetto dei diritti e della dignità delle persone adulte e dei minori presenti negli istituti penitenziari o ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nei centri di identificazione ed espulsione e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, a favorire la loro rieducazione, a ridurre il rischio di recidiva e ad agevolare il loro reinserimento sociale e lavorativo.
2. Gli interventi della Regione sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto agli individui in stato di libertà come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione sul processo penale a carico di imputati minorenni) e successive modifiche e integrazioni, e a garantire, nei limiti della propria competenza, che le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione.
3. La Regione promuove e sostiene gli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto delle competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e della magistratura di sorveglianza con cui si coordina anche promuovendo gli opportuni atti di intesa per realizzare il necessario raccordo con la programmazione degli istituti penitenziari.
4. La Regione, inoltre, esercita le necessarie funzioni di indirizzo e coordinamento con le ASL, gli enti locali territorialmente competenti, gli organismi di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione e di reinserimento sociale a favore dei detenuti, dei soggetti a misure alternative e sostitutive alla detenzione e degli ex detenuti, al fine di garantire un sistema regionale integrato di interventi.

Art. 2
Sostegno alle donne detenute

1. La Regione promuove, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con il Centro per la giustizia minorile e con gli enti locali territorialmente competenti, interventi destinati alle donne detenute e internate e sostiene le iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne con figli minori, nel rispetto della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori). A tal fine, inoltre, attiva progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita della popolazione femminile all'interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata ai problemi della donna.

Art. 3
Tutela dei minori

1. La Regione, d'intesa con il Centro per la giustizia minorile, favorisce l'inserimento dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nelle strutture di tipo comunitario anche mediante l'attivazione di percorsi individualizzati finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo del minore, attraverso un sostegno socio-educativo e lo svolgimento di attività formative, di orientamento lavorativo, ricreative, culturali e sportive.

Art. 4
Misure a favore degli stranieri

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove e finanzia gli interventi a favore dei detenuti stranieri, con particolare riguardo ai servizi di mediazione culturale.

Art. 5
Tutela, promozione ed educazione alla salute

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, tutela il diritto alla salute dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, e garantisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative assicurando parità di trattamento fra persone libere e persone ristrette.
2. La Regione promuove e finanzia l'attuazione di progetti di educazione sanitaria ed educazione alla salute rivolti ai detenuti o ai soggetti ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione e agli operatori penitenziari, con l'attivazione di specifici percorsi formativi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni tra le ASL e le direzioni degli istituti per adulti e per minori.
3. In particolare la Regione:
a) assume le iniziative necessarie affinché i soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti siano inseriti in programmi terapeutici specifici che prevedano interventi di prevenzione e di riduzione del danno anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali;
b) assicura la tutela della salute mentale all'interno degli istituti penitenziari e promuove il benessere psichico dei detenuti, garantendo tutte le prestazioni specialistiche necessarie e qualunque azione utile a prevenire il comportamento suicidario e autolesionistico e a limitare il ricorso all'Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG);
c) rafforza le azioni volte a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita intramuraria dei soggetti con invalidità congenita o acquisita, con particolare attenzione all'attività di riabilitazione;
d) garantisce gli interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive;
e) assicura l'assistenza socio-sanitaria ai bambini tenuti presso di sé dalle madri detenute, garantendo l'accesso ai servizi socio-assistenziali esterni.
4. La Regione individua ipotesi alternative alla detenzione negli ospedali psichiatrici giudiziari per soggetti con diagnosi psichiatrica. A tal fine definisce i requisiti funzionali organizzativi e di localizzazione di strutture psichiatriche socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali che possano assicurare adeguati interventi terapeutici, di protezione e reinserimento sociale in strutture a custodia attenuata.

Art. 6
Istruzione e formazione

1. La Regione, in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, sostiene l'accesso ai percorsi di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi i corsi universitari e formazione professionale delle persone adulte e dei minori presenti negli istituti penitenziari o ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione. In particolare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università, gli enti di formazione e gli operatori del terzo settore, promuove interventi di istruzione e formazione professionale ivi compresi i corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.
2. Gli interventi di cui al comma 1, destinati all'educazione e qualificazione professionale, tengono conto delle esigenze e tendenze del mercato del lavoro nel territorio regionale e mirano al reinserimento lavorativo dei detenuti che hanno espiato la pena.

Art. 7
Reinserimento lavorativo e sociale

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove e sostiene interventi per l'avviamento al lavoro di detenuti ed ex detenuti attraverso progetti sperimentali diretti a incentivare nuove professionalità e nuove forme imprenditoriali anche attraverso la creazione di cooperative sociali. A tal fine favorisce le imprese che assumono detenuti in semilibertà, soggetti sottoposti a misure alternative e sostitutive o ex detenuti facendo ricorso a tutte le agevolazioni a vario titolo previste dalle leggi statali e regionali quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali e fiscali.
2. Sulla base delle modalità indicate dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) la Regione favorisce commesse di lavoro per i detenuti o ex detenuti da parte degli enti pubblici attraverso la stipula di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche e le cooperative sociali per la gestione e fornitura dei beni e servizi e per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
3. La Regione favorisce lo svolgimento di attività lavorative all'interno degli istituti penitenziari e assicura, attraverso le informazioni dei centri per l'impiego e sulla base della domanda di professionalità proveniente dal territorio, un servizio di orientamento al lavoro mirato a favore dei detenuti, dei soggetti a misure alternative e sostitutive alla detenzione e degli ex detenuti.
4. La Regione sostiene l'azione degli enti locali diretta alla realizzazione degli interventi a favore dei detenuti, con particolare riguardo alla fase della scarcerazione, con azioni di progettazione della dimissione e di accompagnamento finalizzate al loro reinserimento sociale e lavorativo. In particolare promuove interventi di mediazione familiare, di housing sociale, aggregazione e integrazione sociale e di prevenzione della recidiva.

Art. 8
Attività trattamentali e sostegno alle famiglie

1. La Regione, gli enti locali territorialmente competenti e gli operatori del terzo settore concorrono, con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, a promuovere le iniziative culturali negli istituti penitenziari, favorendo in particolare la realizzazione delle biblioteche degli istituti medesimi e l'ampliamento dell'offerta di quelle esistenti.
2. La Regione, in collaborazione con il Comitato regionale del CONI, sostiene lo svolgimento di attività sportive da parte dei detenuti anche attraverso la creazione e riqualificazione di spazi adeguati all'interno degli istituti penitenziari e la dotazione di idonee attrezzature.
3. La Regione, d'intesa con gli istituti penitenziari, favorisce interventi volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la propria famiglia, con particolare riguardo al ruolo genitoriale e ai colloqui in istituto con i figli minorenni.

Art. 9
Programma integrato di interventi

1. La Regione promuove e finanzia interventi intra ed extramurari nei vari ambiti operativi disciplinati dalla presente legge a favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e degli ex detenuti. La giunta regionale approva ogni anno, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, un programma di interventi di carattere professionale, educativo, sanitario, sociale e culturale diretti al sostegno del percorso di recupero e riabilitazione e allo sviluppo di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo sulla base delle priorità previste dalla presente legge.
2. Nel programma di cui al comma 1, la giunta regionale individua, altresì, forme di verifica circa lo stato di sviluppo, l'adeguatezza e la congruenza degli interventi disciplinati nel capo I della presente legge.
3. Gli interventi previsti nel programma di cui al comma 1 hanno natura ed efficacia, limitatamente alle misure finalizzate ad agevolare l'avviamento e l'inserimento al lavoro dei detenuti e degli ex detenuti, di piano stralcio del Piano regionale dei servizi del lavoro e per l'occupazione di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego). Il piano stralcio, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2005, è approvato secondo le procedure di cui al comma 1.

Capo II
Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale

Art. 10
Istituzione

1. Al fine di contribuire a raggiungere le finalità previste dalla presente legge e tutelare i diritti e la dignità delle persone sottoposte a restrizioni nella libertà personale è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante.

Art. 11
Funzioni

1. Il svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro previste dalla presente legge;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente alle finalità dell'articolo 8;
c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché essa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni previste dalla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali e delle amministrazioni locali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni previste dalla lettera a) e, quando queste omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative;
e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere legislativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1; su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare i medesimi soggetti;
f) promuove iniziative concrete di informazione, comunicazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Il garante, qualora ne ravvisi la necessità e nei casi di particolare gravità, informa la competente Commissione consiliare.
3. Il garante, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente, che si esprime in merito, un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno il garante presenta alla Commissione consiliare competente un resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente corredata di osservazioni e suggerimenti e ne invia copia alla giunta regionale e ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.
5. Della relazione di cui al comma 4 è data adeguata pubblicità sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Art. 12
Rapporti con altri organismi di garanzia

1. Il assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionale e provinciali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il garante, il difensore civico e il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, qualora istituito, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 13
Nomina del Garante

1. Può essere nominato chi é in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani.
2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato a cura del Presidente del Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza del mandato. Le domande sono presentate alla Presidenza del Consiglio regionale accompagnate dal curriculum e da elementi utili a documentare la competenza, l'esperienza e l'attitudine del candidato. La nomina del garante viene posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale nella prima seduta utile.
3. Il è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi il Garante è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.
5. Se il garante non viene ricostituito entro i termini previsti nel comma 2 le funzioni sono prorogate per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine.

Art. 14
Cause di incompatibilità

1. La carica di garante è incompatibile con:
a) le cariche di parlamentare, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;
b) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
c) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
2. Qualora il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dell'interessato, accerti l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il garante è dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale avviando le procedure di cui all'articolo 15.

Art. 15
Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.
2. Con le stesse modalità previste per l'elezione il Consiglio regionale può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
3. Al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 si applica la procedura prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 13.
4. Il che subentri a quello cessato dal mandato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo. Il divieto di immediata rieleggibilità di cui all'articolo 13, comma 4, non si applica qualora il Garante abbia svolto la funzione per un periodo inferiore a tre anni.

Art. 16
Trattamento economico

1. Al garante è attribuita l'indennità di carica mensile di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura del 50 per cento.
2. Al garante sono riconosciuti i rimborsi per l'espletamento di missioni connesse all'incarico per le spese effettivamente sostenute e comunque in misura non superiore a quelle previste ai dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 17
Sede e organizzazione

1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.
3. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.
4. Il Garante sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un regolamento che disciplina il funzionamento dell'ufficio.

Art. 18
Clausola valutativa

1. La giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione. In tale relazione, inoltre, la informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più frequenti e più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale o attinenti alla sicurezza rilevate e infine sul numero di detenuti di origine o residenza nel territorio sardo destinati al di fuori della Sardegna.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre:
a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
c) gli interventi realizzati nel campo della sanità penitenziaria;
d) le misure attuate nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie.
3. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla giunta regionale di predisporre la relazione di cui al comma 1.

Art. 19
Abrogazione di norme

1. Il comma 16 dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003) e il comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) sono abrogati.
2. È fatta salva la riserva di euro 100.000 a favore dell'Istituto penale per minorenni di Quartucciu prevista dal comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2011.

Art. 20
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.800.000 annui per le finalità di cui al capo I e in euro 200.000 per le finalità di cui al capo II; alle stesse si fa fronte:
a) quanto a euro 200.000 relativi al capo II, con le risorse del bilancio interno del Consiglio regionale;
b) quanto a euro 1.800.000 relativi al capo I come appresso specificato:
1) per l'importo di euro 1.300.000 con le disponibilità recate dalla UPB S05.03.009 disponibili a seguito delle abrogazioni di cui all'articolo 19;

2) per l'importo di euro 500.000 con la variazione di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento
UPB S05.03.009
Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000

in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3), terzo alinea, della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011.
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S05.03.009 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 febbraio 2011

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