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Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 13

Istituzione del 28 luglio quale giornata regionale in ricordo di tutte le vittime degli incendi in Sardegna.
LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 13
Istituzione del 28 luglio quale giornata regionale in ricordo di tutte le vittime degli incendi in Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 20 del 5 luglio 2011

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. È istituita il 28 luglio la Giornata regionale della memoria delle vittime degli incendi in Sardegna, con lo scopo di:
a) conservare il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita nella lotta contro gli incendi in terra di Sardegna;
b) esprimere la riconoscenza del popolo sardo per tutti coloro che presentano la loro opera nelle campagne antincendio;
c) sensibilizzare, diffondere e promuovere nella comunità regionale, ed in particolare fra le giovani generazioni, i valori di tutela della vita in ogni sua espressione naturale, di rispetto delle leggi, di altruismo e solidarietà, che ispirano l'azione di quanti si sono impegnati e si impegnano, anche a rischio della vita, nella lotta contro la piaga degli incendi.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2012 e per ciascuno degli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 ed in quello pluriennale per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S04.08.013
Prevenzione e difesa dagli incendi - spese correnti
2011 euro ---
2012 euro 100.000
2013 euro 100.000
in diminuzione


UPB S08.01.002
Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 100.000
2013 euro 100.000
mediante riduzione di pari importo della voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 2011

Cappellacci