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Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 14

Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis.
LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 14
Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 20 del 5 luglio 2011

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1
Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis

1. Ai fini degli obblighi di cui all'articolo 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e delle norme in materia di polizia mineraria relative alla custodia e alla messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis, e nelle more dell'affidamento a un concessionario privato o di chiusura dello stesso, è autorizzata una spesa valutata in euro 2.106.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S06.03.023) nonché la spesa di euro 2.976.000 per l'anno 2011 a favore della gestione liquidatoria del-la società che provvede ai suddetti interventi (UPB S06.03.024).
2. Al fine di provvedere al pagamento degli oneri maturati nell'anno 2010 per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, nell'esercizio 2011, la spesa di euro 412.000 (UPB S06.03.023).

Art. 2
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 5.494.000 per l'anno 2011 ed in euro 2.106.000 per l'anno 2012.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 e per gli anni 2011-2013 sono introdotte le se-guenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 5.494.000
2012 euro 2.106.000
2013 euro ---
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria.
in aumento
UPB S06.03.023 DV
Liquidazione EMSA, commesse RAS e messa in sicurezza siti - Spese correnti
2011 euro 2.518.000
2012 euro 2.106.000
2013 euro ---
UPB S06.03.024 DV
Partecipazioni azionarie e gestioni liquidatorie del settore industriale
2011 euro 2.976.000
2012 euro ---
2013 euro ---

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 2011

Cappellacci