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Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 18

Unioni di comuni: modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).
Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 18
Unioni di comuni: modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 24 del 13 agosto 2011

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)


1. All'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito:
"1. La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretarili.
5 ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5 quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 agosto 2011
Cappellacci