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Legge Regionale 22 dicembre 2011, n. 26

Nuove disposizioni a favore degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), concernente la concessione di assegni di merito per gli studenti.
Legge Regionale 22 dicembre 2011, n. 26

Nuove disposizioni a favore degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), concernente la concessione di assegni di merito per gli studenti.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.38 del 29 dicembre 2011.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni in materia di contributi a favore degli studenti universitari

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 27, comma 2, lettera r) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, e nell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), in materia di concessione di assegni di merito per gli studenti, costituisce titolo di impegno, per la sola annualità 2011, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, la pubblicazione dei relativi bandi.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 dicembre 2011

Cappellacci