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Legge regionale 24 febbraio 2006, n. 2

Bilancio di previsione per l 'anno 2006 e bilancio pluriennale
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 7 del 1 marzo 2006 Supplemento Ordinario n. 2

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 2
Bilancio di previsione per l’anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006 – 2008.

INDICE
Legge di approvazione Pag. 4

Riepiloghi
Quadro generale riassuntivo delle entrate Pag. 9
Quadro generale riassuntivo delle spese Pag. 13
Riassunto delle entrate per titoli e categorie economiche Pag. 15
Riassunto delle spese per stati di previsione Pag. 21
Riassunto delle spese per titoli e stati di previsione Pag. 25
Riassunto delle spese per ambiti Pag. 31
Riassunto delle spese per titoli e ambiti Pag. 35
Riassunto delle spese per ambiti e aree omogenee Pag. 41
Riassunto delle spese per titoli e aree omogenee Pag. 51

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Stato di previsione dell’entrata Pag. 61

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
01 - Presidenza della Giunta Pag. 213
02 - Affari generali, personale e riforma della Regione Pag. 225
03 - Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Pag. 235
04 - Enti locali, finanze ed urbanistica Pag. 247
05 - Difesa dell’ambiente Pag. 259
06 - Agricoltura e riforma agro-pastorale Pag. 271
07 - Turismo, artigianato e commercio Pag. 281
08 - Lavori pubblici Pag. 289
09 - Industria Pag. 303
10 - Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Pag. 311
11 - Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Pag. 321
12 - Igiene, sanità e assistenza sociale Pag. 333
13 - Trasporti Pag. 345

ELENCHI
N. 1 Spese obbligatorie e d’ordine Pag. 351
N. 2 Spese occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, tasse ed imposte su prodotti che si esportano, e per stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge Pag. 365
N. 3 - Spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti e istituti o di somme comunque percette per conto di terzi Pag. 369

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 2
Bilancio di previsione per l’anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006 – 2008.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Stato di previsione dell’entrata
Art. 1
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2006, dal 1 ° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.

Art. 2
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

Totale generale della spesa
Art. 3
1. È approvato in euro 9.515.778.000 in termini di competenza ed in euro 8.770.825.000 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2006.

Stati di previsione della spesa
Art. 4
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l’anno 2006, dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità degli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge (tabelle da 01 a 13) entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa in conformità di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Elenchi
Art. 5
1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale n. 11 del 1983 sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 6
1. Per gli effetti di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse e imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 7
1. Per gli effetti di cui al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti e istituti, o di somme comunque riscosse per conto di
terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Quadro generale riassuntivo.
Bilancio annuale

Art. 8
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006.

Art. 9
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale medesimo di concerto con gli Assessori competenti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a’ termini dell’articolo 2, in conformità della specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dalla Unione europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno 2005 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.
3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d’area approvati a’ termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, agli interventi inclusi nella programmazione negoziata e agli accordi di programma approvati dalla Giunta regionale, attingendo dalle disponibilità del capitolo 03040 (UPB S03.008) e, ove occorra, anche mediante le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art. 10
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, anche mediante applicazione della procedura prevista dall’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, necessarie per l’attuazione delle ordinanze del Commissario governativo emesse a’ termini del comma 1 dell’articolo 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 1995 e dell’articolo 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2004, n. 3387.

Art. 11
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad integrare la dotazione del fondo di cassa di cui all’articolo 31
bis della legge regionale n. 11 del 1983 (UPB S03.003 - cap. 03013) in corrispondenza con l’accertamento di nuove entrate di cassa.

Art. 12
1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nel quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 1260/1999 e dei vincoli imposti dall’Unione europea, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra unità previsionali di base, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, anche mediante l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 13
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto da comunicare entro cinque giorni alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976 attingendo, ove occorra, per il cofinanziamento regionale, al fondo di cui all’articolo 23 della legge regionale n. 11 del 1983 (UPB S03.002).

Art. 14
1. Per gli obblighi derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata 11607 e 11608 (UPB E03.032), l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa 03160 e 03162 (UPB S03.043) e 12115 (UPB S12.030) anche mediante variazioni compensative tra gli stessi capitoli, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.

Art. 15
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.

Art. 16
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto da inviarsi, per conoscenza, alla competente Commissione consiliare, provvede alle necessarie variazioni di bilancio nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio.

Disposizioni diverse
Art. 17
1. Lo stanziamento di cui all’articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è trasferito, con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, anche mediante l’applicazione delle procedure di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, ai vari capitoli esistenti o da istituire nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base individuate nel programma di spesa.

Art. 18
1. Al fine dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all’iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell’Amministrazione regionale in conto del capitolo 02071 (UPB S02.066) previo accertamento in conto del capitolo d’entrata 34010 (UPB E02.047).

Art. 19
1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il direttore generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli 02072, 02072-01 (UPB S02.053) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a ciascuna direzione generale.
2. Con le medesime procedure di cui al comma 1 si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all’utilizzo del fondo di cui al capitolo 02072-01 (UPB S02.053).

Art. 20
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 102 e 102 bis del contratto collettivo regionale del lavoro 2002-2005, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, su proposta dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale biennio economico 2000-2001 e con le stesse modalità indicate nel comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.

Art. 21
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire, dai corrispondenti capitoli, le somme relative alle spese di missione destinate all’attuazione di interventi, progetti, programmi cofinanziati dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti pubblici da imputarsi ai capitoli 02053 e 02054 (UPB S02.048).

Art. 22
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 11 del 1983, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 1, degli stati di previsione della spesa, nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, nonché del capitolo 08139 (UPB S08.028) dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici.
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.

Art. 23
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata 32404, 32405 (UPB E01.078), 36203-01 (UPB E08.065) e 36203-02 (UPB E08.027) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui al comma 3 dell’articolo 9 della medesima legge, al 31 dicembre 2005.
2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a’ termini rispettivamente del comma 6 dell’articolo 4 e del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 1975 - la rassegnazione degli importi degli interessi e delle economie realizzate e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

Art. 24
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36211 (UPB E04.083), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, in conto del capitolo 04198 (UPB S04.125) per essere utilizzate ai fini dell’aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.

Art. 25
1. Gli stanziamenti sussistenti in conto competenza e in conto residui sul capitolo 04048 (UPB S04.020) di cui all’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono trasferiti per quanto di competenza ai relativi capitoli delle UPB S04.077 (capitolo 04148), S04.086 (capitolo 04153), S04.094 (capitolo 04156), S04.079 (capitolo 04160), S04.027 (capitolo 04164), S04.029 (capitolo 04168); al trasferimento provvede, con proprio decreto, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, anche mediante l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 26
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 36213 (UPB E04.076) l’iscrizione ai capitoli di spesa 04186, 04187 (UPB S04.111) e 04231 (UPB S04.112) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l’attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

Art. 27
1. Ai fini dell’applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 35004 (UPB E05.020) l’iscrizione al capitolo di spesa 05061 (UPB S05.020) delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere.

Art. 28
1. All’utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 05056 (UPB S05.020) e 05062 (UPB S05.021) si provvede previo accertamento delle correlative entrate in conto del capitolo 11605 (UPB E05.013).

Art. 29
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a disporre, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 36238 (UPB E06.077), l’iscrizione al capitolo 06322 (UPB S06.058) delle somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari.

Art. 30
1. Lo stanziamento di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, (UPB S06.030 - capitolo 06103), è trasferito ai competenti capitoli delle UPB S06.067, S06.074, S06.087, S06.081, sulla base dei fabbisogni di pagamento rappresentati dai rispettivi Servizi dipartimentali dell’agricoltura; al relativo trasferimento provvede, con proprio decreto, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale n. 12 del 1976. Con le stesse modalità sono, altresì, autorizzate variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.

Art. 31
1. Ai fini dell’applicazione della lettera f) dell’articolo 13 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d’entrata 36126 (UPB E08.075), l’iscrizione al capitolo di spesa 08162 (UPB S08.079) delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per gli interventi di edilizia agevolata.
2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di contributo per gli interventi di edilizia rurale, attivati ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 457 del 1978, fanno carico allo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08171 (UPB S08.080).

Art. 32
1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 08005 (UPB S08.005) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall’Assessorato dei lavori pubblici per l’attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all’azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.

Art. 33
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere in conto del capitolo 08166 (UPB S08.079), previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36126 (UPB E08.075), le somme derivanti da recuperi relativi ai contributi erogati per interventi di edilizia agevolata, ai fini della tenuta, manutenzione e informatizzazione dell’anagrafe dei beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia residenziale.

Art. 34
1. Per le finalità previste dal comma 4 dell’articolo 164 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata 35013 (UPB E11.044), 35013-02 (UPB E11.050), 35013-01 (UPB E11.055), 35013-03 (UPB E11.060) l’iscrizione in conto dei capitoli di spesa 11347 (UPB S11.080), 11352 (UPB S11.085), 11357 (UPB S11.090) e 11362 (UPB S11.095) delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a’ termini dell’articolo 15 della Legge 25 giugno 1939, n. 1497.

Art. 35
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale medesimo di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113, 12116 e 12118 (UPB S12.030), ai capitoli esistenti ed a quelli da istituire nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l’applicazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 ed in relazione alle quantificazioni definitive che sono accertate nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 17 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione degli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12116 (UPB S12.030).

Art. 36
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell’anno 1998, per l’utilizzazione degli stanziamenti relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla Legge 1° marzo 1986, n. 64, restano valide anche per l’anno 2006.

Bilancio pluriennale
Art. 37
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008 nel testo allegato alla presente legge.

Quadro generale riassuntivo
Bilancio pluriennale

Art. 38
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008.

Entrata in vigore
Art. 39
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 febbraio 2006

Soru

Consulta il supplemento ordinario n. 2 del Buras n. 7 del 2006 [file.pdf]