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Legge Regionale 7 maggio 2012, n.10

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).
LEGGE REGIONALE 7 maggio 2012, n. 10

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.21 del 10 maggio 2012.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2012

1. Alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 16, 17 e 18 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"16. Nelle direttive per l'anno 2012, predisposte ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 2 agosto
2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche ed integrazioni, e relative alla limitazione all'assunzione degli impegni e dei pagamenti finalizzata al rispetto del patto di stabilità interno, la Giunta regionale deve tener conto degli stanziamenti destinati al fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, all'emergenza sociale, al contrasto alla povertà, all'istruzione e alla ricerca, all'occupazione e agli interventi a favore delle aree di crisi.
"17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque entro il 31 marzo 2012, sono erogati a favore degli enti locali il saldo della quota relativa all'esercizio precedente ed il 40 per cento della quota stanziata nell'esercizio in corso del fondo di cui all'articolo 10 della legge
regionale n. 2 del 2007. I successivi trasferimenti sono erogati sulla base di dimostrata esigenza di cassa e comunque solo dopo autocertificazione dell'avvenuta spesa di almeno il 90 per cento di quanto trasferito in conto residui. È data facoltà agli enti locali di optare per ulteriori trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 o su altre assegnazioni.
"18. La disposizione di cui al comma 17 si applica fino alla definizione di modalità che consentano il trasferimento dell'80 per cento della quota stanziata nel fondo entro il 31 marzo e il saldo entro il 30 ottobre di ciascun anno, ferma restando la spesa del 90 per cento del trasferimento medesimo.";
b) il comma 14 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"14. Ai fini del rispetto del patto di stabilità, i pagamenti per gli interventi di cui al presente articolo hanno carattere prioritario.";
c) la tabella E (Elenco delle priorità dei pagamenti per l'anno 2012), è abrogata.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 maggio 2012

Cappellacci