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Legge Regionale 17 gennaio 2005, n. 2

Indizione delle elezioni comunali e provinciali.
Fonte: Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2005

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 2
Indizione delle elezioni comunali e provinciali.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali
1. La presente legge detta norme per l'indizione nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.

Art. 2
Svolgimento ed indizione delle elezioni
1. Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.
3. La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

Art. 3
Definizione dei collegi per
le elezioni provinciali. Pubblicazione

1. Il decreto del Presidente della Regione previsto dal comma 3 dell'articolo 20 bis della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 gennaio 2005

Soru