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Legge Regionale 10 gennaio 2013, n.1

Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali.
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2013, n. 1

Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.3 del 17 gennaio 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione al pagamento degli ammortizzatori sociali

1. Al fine di assicurare il pagamento degli ammortizzatori sociali, ivi compresi quelli in deroga, agli aventi diritto è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 30.000.000 a valere sulle disponibilità sussistenti nel Fondo regionale per l'occupazione (UPB S06.06.004). Non si applica per la spesa così autorizzata il limite di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 26 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti), per il periodo dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
2. La Regione opera, nell'ambito della convenzione con l'Istituto nazionale di previdenza sociale, con trasferimenti a favore del medesimo istituto che provvede al pagamento dei benefici ai destinatari finali, anche a titolo di anticipazione delle somme allo scopo destinate dallo Stato.

Art. 2
Proroga dell'entrata in vigore della centrale unica di committenza

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è prorogato di dodici mesi.

Art. 3
Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), dopo le parole "della legge regionale n. 3 del 2008" è aggiunto il seguente periodo: "e compreso il personale professionalizzato dei CSL della Provincia di Carbonia-Iglesias.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 gennaio 2013

Cappellacci