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Legge Regionale 10 aprile 2013, n.8

Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa.
LEGGE REGIONALE n.8 del 10 aprile 2013

Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.18 del 18 aprile 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa

1. La disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 25/42 del 1° luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le linee guida per la predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali (PUL), relativamente alla fase transitoria intercorrente fra l'adozione e l'approvazione definitiva del piano di utilizzo dei litorali e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 26 delle citate linee guida, si intende a tutti gli effetti integrata da tutte le prescrizioni contenute nel decreto dell'Assessore regionale degli enti locali finanze e urbanistica n. l del 23 gennaio 2008 avente ad oggetto "Direttiva sulle procedure transitorie per la valutazione paesistica delle strutture stagionali amovibili al servizio della balneazione".
2. Gli uffici comunali competenti, attraverso specifica verifica di conformità rispetto alle disposizioni del citato decreto, e con riguardo al perseguimento del minor impatto ambientale e paesaggistico sugli ambiti litoranei demaniali, possono autorizzare, fino all'approvazione definitiva del PUL e comunque entro i termini ultimi previsti al comma 1, il mantenimento delle opere e dei manufatti già esistenti e regolarmente autorizzati a servizio della fruizione turistico-ricreativa e della balneazione anche se diretti a soddisfare esigenze funzionali meramente stagionali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano comunque ai comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già deliberato l'adozione del Piano di utilizzo dei litorali.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 aprile 2013

Cappellacci