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Legge Regionale 29 aprile 2013, n.10

Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale.
LEGGE REGIONALE n.10 del 29 aprile 2013

Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.21 del 9 maggio 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Operatività delle competenze in materia di servizi per il lavoro

1. Nelle more del riordino istituzionale degli enti territoriali e del sistema dei servizi per il lavoro e lo sviluppo, il personale impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, compreso il personale professionalizzato di CSL della Provincia di Carbonia Iglesias, indipendentemente dalla forma contrattuale applicata, nonché quello di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie), è trasferito all'Agenzia regionale per il lavoro.
2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), mantenendo presso l'Agenzia regionale del lavoro la tipologia contrattuale in essere alla data di approvazione della presente legge, ovvero l'ultimo contratto operante negli ultimi diciotto mesi.
3. In attesa del riordino di cui al comma 1, il personale continua ad operare con le stesse funzioni precedentemente svolte presso gli enti territoriali di provenienza, al fine di dare continuità e garantire le competenze delegate.
4. L'Agenzia regionale per il lavoro adegua, qualora necessario, la propria pianta organica ed avvia entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le procedure per l'espletamento di "corsi-concorso" con riguardo alla esperienza lavorativa maturata.
5. La procedura selettiva individuata dal presente articolo si conclude entro il 31 dicembre 2013.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto alla UPB S06.06.004 in conto residui e, successivamente alla sua approvazione, nei corrispondenti capitoli ed UPB del bilancio annuale 2013 e in quello pluriennale.

Art. 2
Operatività dei PLUS

1. Per consentire la piena operatività dell'Ufficio di piano di ciascun Piano unitario locale dei servizi (PLUS) anche gli oneri relativi a detto personale sono da considerarsi oneri correlati all'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale.

Art. 3
Indennità degli organi di controllo e revisione

1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), introdotto dall'articolo 18 comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), si interpreta nel senso che le indennità ivi previste competono anche ai componenti degli organi di controllo e di revisione nominati prima dell'entrata in vigore della legge n. 12 del 2011.

Art. 4
Omogeneizzazione organizzativa nel comparto della formazione professionale

1. Nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). Per l'attuazione della presente disposizione si provvede con le somme già stanziate dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 2 (Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali). Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2013 è conseguentemente soppresso.

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 aprile 2013

Cappellacci