Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 17 maggio 2013, n.11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna.
LEGGE REGIONALE n.11 del 17 maggio 2013

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.23 del 23 maggio 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013):
a) le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre";
b) le parole: "nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, che abbia requisiti di comprovata professionalità ed esperienza coerenti rispetto alle funzioni da svolgere" sono sostituite dalle seguenti: "nominato, sulla base di una designazione del Consiglio delle autonomie locali, con decreto del Presidente della Regione e scelto tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino la carica di sindaco o di amministratore locale".
2. All'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2013, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Al commissario straordinario non si applica la causa di incompatibilità con la carica di amministratore locale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
1 ter. Il decreto del Presidente della Regione di nomina del Commissario straordinario è emanato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".

Art. 2
Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2013

1. Alla legge regionale n. 3 del 2013, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
"Art. 1 bis (Comitato di indirizzo)
1. È costituito, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, il comitato di indirizzo, composto da otto membri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino la funzione di sindaco o di amministratore locale di cui:
a) due nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno;
b) due nominati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente;
c) quattro designati dal Consiglio delle autonomie locali, fra i quali è individuato, quello con funzioni di Presidente; qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la designazione è effettuata in via sostitutiva dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Il comitato formula indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, gestione e controllo degli interventi infrastrutturali sul sistema del servizio idrico integrato e sul loro raccordo e coerenza con gli atti regionali generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche.
4. Ai componenti del comitato non si applica la causa di incompatibilità con la carica di amministratore locale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995.".

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 maggio 2013

Cappellacci