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Legge Regionale 27 giugno 2013, n.14

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie).
LEGGE REGIONALE 27 giugno 2013, n.14

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.30 del 1 luglio 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2002

1. All'articolo 15 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi
statutarie), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola "14", sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione del comma 2";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per la validità del referendum sulle leggi statutarie non è richiesto un quorum di partecipazione degli elettori.".

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 giugno 2013

Cappellacci