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Legge Regionale 26 luglio 2013, n.16

Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale).
LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 16

Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.35 del 1 agosto 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta norme integrative per l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale statutaria in materia elettorale.

Capo I
Operazioni per l'attribuzione dei seggi


Art. 2
Determinazione dei seggi per circoscrizione

1. Prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvata la tabella contenente il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; il numero è calcolato secondo la formula stabilita dall'articolo 3 della legge regionale statutaria elettorale.

Art. 3
Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale

1. Alle operazioni previste nella presente legge provvedono gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale costituiti ai sensi della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4
Compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale

1. Compiute le eventuali operazioni di spoglio e di riesame delle schede l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le operazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale statutaria elettorale.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, quindi, comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e la cifra individuale di ogni candidato.

Art. 5
Compiti dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, preso atto delle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità denunciate:
a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni;
b) proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore;
c) esclude dall'attribuzione di seggi i gruppi di liste che fanno parte di coalizioni o i gruppi di liste non coalizzati che non hanno superato le percentuali di sbarramento previste, rispettivamente, dalle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale statutaria elettorale;
d) verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale;
e) qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria elettorale, provvede all'attribuzione dei seggi alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto e al riparto dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della legge regionale statutaria elettorale;
f) qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale, provvede all'attribuzione dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale statutaria elettorale;
g) procede al riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali compiendo le operazioni di cui all'articolo 17 e, eventualmente, 18 della legge regionale statutaria elettorale;
h) individua il seggio da assegnare al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria elettorale;
i) attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, secondo le cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali, compiendo le operazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale statutaria elettorale.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla segreteria generale del Consiglio regionale, che la trasmette alla Presidenza della Regione affinché la porti a conoscenza del pubblico.

Art. 6
Verbali

1. Di tutte le operazione dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta, l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.
2.Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non eletti secondo la graduatoria prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale statutaria elettorale.
3.Il presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al comma 1 alla Presidenza della Regione.

Capo II
Modalità di espressione del voto


Art. 7
Scheda elettorale

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A.

Art. 8
Voto

1. Una scheda valida rappresenta un voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione e, qualora indicati, un voto di lista e di preferenza.
2. L'elettore vota secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale statutaria elettorale.
3. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, la eventuale preferenza è espressa riportando il nome e cognome; in caso di identità, oltre che del cognome anche del nome, riportando anche la data e il luogo di nascita.
4.Se il candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.

Art. 9
Schede bianche e nulle - Cause di nullità

1. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
2. Si considerano nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto o nelle quali la volontà dell'elettore non sia univocamente determinabile ed intellegibile.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte o che non portano la firma dello scrutatore o il bollo richiesti.
4. Sono nulli i voti di preferenza espressi numericamente anziché nominativamente.
5. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Art. 10
Casi particolari

1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.
2. Se l'elettore esprime solo il voto di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato consigliere è inserito.
3. Il voto di preferenza, purché certo:
a) si intende validamente espresso anche se apposto in un riquadro diverso da quello della lista in cui il candidato è inserito;
b) prevale sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato prescelto, ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato è inserito.
4. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle ed è valido il voto di lista.
5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso della lettera b) del comma 3, il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente.

Capo III
Presentazione delle liste e delle candidature


Art. 11
Candidature

1. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.
2. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata. Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore.
4. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità delle sue candidature.

Art. 12
Dichiarazione di collegamento

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 deve contenere:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione del quale deve essere specificato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, firmata e autenticata; in mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali.

Art. 13
Presentazione della candidatura a Presidente della Regione

1. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione si effettua presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali.
2. Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate dai delegati dei gruppi di liste allo stesso collegate mediante dichiarazione firmata ed autenticata.
3. Le candidature sono accompagnate dal programma politico e dalla designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.
4. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata.
5. Il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato provvede al deposito di tutti gli atti e riceve tutte le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale.

Art. 14
Compiti della cancelleria della Corte d'appello

1. La cancelleria della Corte d'appello, accertata l'identità personale del rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al rappresentante.
2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione del candidato presidente è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascun candidato secondo l'ordine di presentazione.

Art. 15
Esame e ammissione delle candidature

1. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione:
a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura; esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato presidente; l'esclusione del gruppo di liste non coalizzato o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato presidente comporta l'esclusione del candidato stesso;
c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati presidente;
e) esclude i candidati cessati dalla carica di Presidente della Regione per dimissioni volontarie nella legislatura precedente a quella delle elezioni.
2. I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.
3. L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentate di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.
5. In caso di esclusione definitiva o di ritiro, il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica. In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.

Art. 16
Ulteriori casi di esclusione delle candidature

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, nello svolgimento dei compiti di cui, rispettivamente, al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 e all'articolo 17, comma 1, della presente legge escludono anche i candidati alla carica di consigliere regionale e alla carica di Presidente della Regione a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura.

Art. 17
Ordine delle candidature

1. L'Ufficio centrale regionale, non appena concluse le operazioni previste dall'articolo 15, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
b) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali; a tal fine, in caso di coalizione, alle liste collegate al medesimo candidato presidente, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; i nomi dei candidati alla Presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi;
c) comunica ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate;
d) trasmette immediatamente alle prefetture i nomi dei candidati alla Presidenza e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo o ai gruppi di liste ad essi collegati per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera e);
e) provvede per ciascuna circoscrizione, per mezzo delle prefetture, alla stampa in unico manifesto dei nomi dei candidati alla Presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, ed alla trasmissione ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.
2. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di liste e di coalizione o di gruppi di liste non coalizzati appositamente convocati.

Art. 18
Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, i delegati dei gruppi di liste designano presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.
2. Si applicano a detti rappresentanti le stesse disposizioni previste all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1979 per i rappresentanti di lista.
3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, rispettivamente alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali e della Corte d'appello, le quali ne rilasciano ricevuta.
4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali o della Corte d'appello.

Art. 19
Autenticazioni

1. Per le autenticazioni previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 7 del 1979 si applica l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche ed integrazioni.

Capo IV
Norme finali e transitorie


Art. 20
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano la legge regionale statutaria elettorale e, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini della costituzione degli Uffici centrali circoscrizionali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1979 continua ad avere applicazione la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali).

Art. 21
Legge regionale n. 7 del 1979: abrogazioni e modifiche

1. Nella legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati gli articoli: 1, 2, 3 e 5, il comma 1 dell'articolo 6, gli articoli 12, 13 e 14, il comma 6 dell'articolo 15, i punti 1) e 5) del comma 1 dell'articolo 18, gli articoli 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 20 sexies, 25, 55, 56, 65, 66, 71 bis, 71 ter, 71 quater, 73 e 75, il comma 2 dell'articolo 76, gli articoli 77 bis, 78, 79, 79 bis, 79 ter, 83 e 84, la tabella.
2. Nella legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni, il punto 3) del comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;".
3. I riferimenti fatti nella legge regionale n. 7 del 1979 alle disposizioni di essa abrogate, si intendono fatti alla corrispondente disciplina della presente legge.

Art. 22
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 luglio 2013

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