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Legge Regionale 26 leglio 2013, n.17

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale.
LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 17

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.35 del 1 agosto 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Sistema regionale dei servizi per il lavoro - Territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro: integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20

1. Ai fini di una più efficace azione diretta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), da realizzare mediante un adeguamento organizzativo, su base territoriale, dell'Agenzia regionale per il lavoro, all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 e di ogni altro compito ad essa attribuito dalla Regione nell'ambito ed in attuazione della presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro si territorializza, dinamicamente, presso le sedi operative dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province ai sensi dell''articolo 14 della presente legge.
2 ter. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con le medesime province ed in collaborazione con i rispettivi centri servizi per il lavoro (CSL), attività di competenza di questi ultimi.
2 quater. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province, svolge anche ad integrazione della loro operatività, d'intesa con i comuni ed altri enti territoriali interessati ed in collaborazione con i centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e con le Agenzie di sviluppo locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, attività di competenza dei medesimi centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e delle medesime Agenzie di sviluppo locale.
2 quinquies. I centri servizi per il lavoro (CSL) collaborano con le strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro, decentrate presso le rispettive sedi operative, per le finalità e per lo svolgimento dei compiti di competenza della Regione di cui alla presente legge.".
2. Gli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione del presente articolo sono valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2013 e seguenti.

Art. 2
Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali

1. Al fine di consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori sociali anche in deroga, l'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato del lavoro, è autorizzata, anche tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e le indennità di mobilità maturate e concesse.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati in euro 30.000.000 per l'anno 2013.

Art. 3
Disposizioni relative ad interventi a favore degli emigrati

1. Al fine di rafforzare il programma annuale di interventi a favore degli emigrati è autorizzato l'ulteriore stanziamento di euro 1.500.000 per l'anno 2013.

Art. 4
Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), è garantito il proseguimento dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, assolto anche attraverso l'affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 43.500.000 e fanno carico alle UPB indicate nel comma 2. Agli stessi oneri si fa fronte:
a) quanto a euro 12.000.000, mediante le risorse iscritte nell'UPB S06.06.004 del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015; agli oneri per gli anni successivi si procede con legge di bilancio;
b) quanto a euro 31.500.000 con le variazioni di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
2013 euro 30.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria

UPB S06.03.028
Investimenti a favore della cooperazione e dell'imprenditoria giovanile
2013 euro 1.500.000

In aumento

UPB S06.06.004
Fondo regionale per l'occupazione
2013 euro 30.000.000

UPB S05.05.002
Interventi a favore degli immigrati ed emigrati
2013 euro 1.500.000

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 luglio 2013

Cappellacci