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Legge Regionale 26 luglio 2013, n.18

Interventi urgenti.
LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 18

Interventi urgenti.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.35 del 1 agosto 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazioni di spesa

1. Il contributo di funzionamento, per l'anno 2013, a favore dell'Ente foreste è incrementato di euro 5.000.000 (UPB S04.08.007), quello a favore dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) di euro 1.000.000 (UPB S03.01.001).
2. È autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro 19.000.000 per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), (UPB S07.06.001).
3. Il contributo alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari è rideterminato, per l'anno 2013, in euro 6.500.000 al netto della quota parte di restituzione, di euro 1.000.000 per lo stesso anno, dell'anticipazione concessa per il ripiano delle esposizioni debitorie, ai sensi dell'articolo 4, comma 50, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), così come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2012, n. 14 (Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS), (UPB S05.04.003).
4. L'autorizzazione di spesa di euro 10.000.000 di cui all'articolo 4, comma 50, della legge regionale n. 6 del 2012, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 2012 è rideterminata in euro 8.000.000 (UPB S05.04.003).
5. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) per l'anno 2013 è ridotta di euro 5.000.000 (UPB S05.03.007).
6. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 12 del 2013, per l'anno 2013 è ridotta di euro 5.000.000 (UPB S08.01.007).
7. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di euro 1.500.000 di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 12 della L. 24 giugno 1974, n. 268), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata (UPB S01.05.002).
8. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di euro 25.000.000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), e successive modifiche ed integrazioni è ridotta per lo stesso anno di euro 2.000.000 (UPB S05.03.010).
9. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di euro 3.000.000 iscritta in conto dell'UPB S04.03.004 (cap. SC04.0389) è ridotta di euro 2.000.000.
10. I termini previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 7 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti), sono prorogati al 31 dicembre 2013 anche per l'eventuale individuazione di idoneo soggetto specialistico per le attività di supporto tecnico-economico-finanziario e legale nelle operazioni di privatizzazione di SAREMAR Spa. A tal fine è autorizzata, nell'anno 2013, l'ulteriore spesa di euro 8.000.000 (UPB S07.06.001).
11. È autorizzata, la spesa di euro 500.000 nell'anno 2013 e 300.000 nell'anno 2014, finalizzata alla concessione di un contributo a favore della Fondazione Teatro Grazia Deledda di Paulilatino al fine di preservare, potenziare e sostenere, in continuità, il progetto culturale realizzato in tutto il centro Sardegna (UPB S05.04.003).
12. A valere sulle risorse stanziate in conto dell'UPB S05.04.001 è autorizzata, nell'anno 2013, la spesa complessiva di euro 284.000 a favore del Comitato regionale del CONI ad integrazione del proprio programma annuale di attività per l'anno 2012, nella misura di euro 100.000, per la realizzazione di un progetto a favore dei disabili nell'ambito delle discipline sportive e nella misura di euro 184.000 per lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 23 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), e delle federazioni del CONI di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 17 del 1999.

Art. 2
Autorizzazione alla sottoscrizione di azioni
della New Sardinian Railway Srl di Villacidro

1. È autorizzata, ai sensi dell'articolo 18, comma 43, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), la partecipazione della SFIRS Spa, in veste di società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Regione autonoma della Sardegna, alla sottoscrizione e alla contestuale concessione in leasing azionario, delle azioni del capitale sociale della New Sardinian Railway Srl di Villacidro, in corso di trasformazione in società per azioni, ai sensi della lettera a) del comma 3.
2. L'intervento finanziario della SFIRS Spa è determinato in un ammontare complessivo non superiore a euro 4.000.000 e finalizzato all'attuazione dell'intervento di cui alla lettera a) del comma 3. Le spese derivanti dall'attuazione dell'intervento di cui al presente comma trovano copertura sulle risorse stanziate in conto dell'UPB S01.03.010. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
3. Il programma operativo, in ordine alle modalità della costituzione e della capitalizzazione della nuova impresa, è attuato secondo i seguenti criteri:
a) aumento del capitale sociale di New Sardinian Railway Srl dagli attuali euro 10.000 fino a euro 10.000.000, trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni, con potenziale sottoscrizione e contestuale concessione in leasing azionario delle azioni da parte di SFIRS Spa entro una quota massima del 40 per cento del capitale sociale, da liberare in funzione del fabbisogno finanziario connesso all'investimento e proporzionalmente alle sottoscrizioni e liberazioni effettuate dagli altri soci;
b) affitto del ramo d'azienda di Villacidro (VS) e locazione dei relativi immobili strumentali di proprietà di Keller Elettromeccanica Spa in liquidazione in concordato preventivo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi a fronte di canoni annui già definiti, con al termine un'opzione irrevocabile di acquisto che diventa efficace all'omologa del concordato preventivo o a seguito di specifica autorizzazione degli organi della procedura;
c) apporti di capitale definiti con deliberazione della Regione;
d) verifica propedeutica del piano industriale redatto da New Sardinian Railway Srl;
e) assorbimento, in successive fasi, della forza lavoro attuale della Keller Elettromeccanica Spa in liquidazione in concordato preventivo dello stabilimento di Villacidro all'interno della nuova realtà aziendale, ed eventuale accrescimento del personale in ragione del concretizzarsi delle prospettive industriali e commerciali previste dal piano industriale;
f) partecipazione della SFIRS Spa al capitale sociale della New Sardinian Railway oggi Srl e da trasformarsi in Spa, subordinata all'esito positivo dell'accertamento del merito di credito in capo al conduttore delle azioni, che assume la veste di soggetto obbligato al pagamento dei canoni di leasing; le condizioni del contratto di leasing finanziario di azioni sono oggetto di specifiche pattuizioni, coerenti con il "principio dell'investitore privato in un'economia di mercato" (cosiddetto PIEM).
4. Limitatamente alle disposizioni contenute al comma 1, il Presidente della Regione, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, provvede alla loro notifica alla Commissione europea.

Art. 3
Cessione crediti

1. La Regione, al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle agenzie regionali, degli enti regionali e locali della Sardegna, nonché della Regione medesima, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura e appalto, promuove accordi con il sistema bancario per la definizione di condizioni finanziarie omogenee e vantaggiose da applicare alle operazioni di cessione pro soluto o pro solvendo dei predetti crediti, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Gli accordi prevedono i limiti massimi delle condizioni economiche applicabili alle operazioni di cessione pro soluto o pro solvendo e di anticipazione, con o senza cessione, dei crediti certificati.
2. Nel rispetto dei limiti massimi individuati negli accordi di cui al comma 1, la Regione si fa carico dei costi finanziari connessi all'attuazione degli accordi medesimi, ivi compresi gli interessi moratori eventualmente maturati.
3. Con riferimento agli enti di cui al comma 1, diversi dall'Amministrazione regionale, e nei limiti degli interventi connessi ai trasferimenti regionali a destinazione vincolata, la Regione si fa carico dei costi finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al medesimo comma, ivi compresi gli interessi moratori, eventualmente maturati, in caso di ritardato pagamento imputabile ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno, nei limiti dei mancati trasferimenti regionali a loro favore.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche finanziate con risorse regionali, mediante gestione diretta o mediante l'istituto della delega ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), l'ente appaltante è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie derivanti da economie e ribassi d'asta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, per far fronte agli oneri finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al comma 1, ivi compresi gli interessi moratori eventualmente maturati.
5. Con riferimento alle opere pubbliche realizzate dagli enti diversi dall'Amministrazione regionale mediante l'istituto della delega ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007, la Regione si fa carico, in via residuale e per la parte non finanziabile con le economie ed i ribassi d'asta di cui al comma 4, dei costi finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al comma 1, ivi compresi gli interessi moratori eventualmente maturati in caso di ritardato pagamento imputabile ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
7. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disciplinare l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione e di ogni altra norma nazionale in materia.
8. Al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità interno, ciascuna Direzione generale rende indisponibile per altri utilizzi la risorsa dei plafond assegnati, corrispondente all'ammontare dei crediti certificati in applicazione dei precedenti commi.
9. L'articolo 9 della legge regionale 12 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) è abrogato.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è utilizzata, nell'anno 2013, la somma di euro 1.000.000 autorizzata dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 12 del 2013, ed è autorizzata per ciascuno degli anni 2014 e 2015 l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 (UPB S08.01.007).

Art. 4
Proroga di termini

1. I termini per la conclusione degli interventi di cui alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alla L.R. 31 maggio 1984, n. 26, alla L.R. 11 aprile 1985, n. 5, alla L.R. 4 giugno 1988, n. 11, alla L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40), sono prorogati al 30 giugno 2014. Sono prorogate conseguentemente le relative rendicontazioni.

Art. 5
Autorizzazione a favore di AGRIS

1. Nell'ambito e per le finalità dei piani di cui all'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e della deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 20/23, avuto riguardo agli aventi titolo di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), e al fine di assicurare la copertura dei profili professionali della dotazione organica, l'Agenzia AGRIS è autorizzata ad utilizzare gli stanziamenti annuali per il funzionamento. Tale adempimento è assicurato entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 6
Conclusione di investimenti finanziati dalla legge regionale n. 28 del 1984

1. Il termine ultimo per la conclusione degli investimenti finanziati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), ammessi alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), è fissato improrogabilmente al 30 giugno 2014.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, esclusi quelli di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono determinati in euro 33.500.000 per l'anno 2013.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge, determinati in euro 6.500.000 per l'anno 2013 ed in euro 2.000.000 per l'anno 2014 si fa fronte con le risorse stanziate in conto dell'UPB S05.04.003 del bilancio della Regione per i medesimi anni.
3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S01.05.002

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2013 euro 1.500.000

UPB S04.03.004
Tutela e difesa del suolo - investimenti
2013 euro 2.000.000

UPB S05.03.007
(D.V.) Interventi nel settore socio-sanitario-assistenziale - parte corrente
2013 euro 5.000.000

UPB S05.03.010
Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie
2013 euro 2.000.000

UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2013 euro 5.900.000

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2013 euro 11.100.000
2014 euro 2.300.000
2015 euro 2.000.000
mediante pari riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria

UPB S08.01.007
spese generali per mutui, prestiti obbligazionari
2013 euro 5.000.000

UPB S06.02.001
rimborsi vari e sanzioni a carico della Regione
2013 euro 1.000.000

in aumento

UPB S03.01.001
Contributi per il funzionamento dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)
2013 euro 1.000.000

UPB S04.08.007
Finanziamenti a favore dell'Ente foreste
2013 euro 5.000.000

UPB S05.04.003
Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo
2013 euro 500.000
2014 euro 300.000

UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2013 euro 27.000.000

UPB S08.01.007
Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari
2013 euro ---
2014 euro 2.000.000
2015 euro 2.000.000

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 luglio 2013

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