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Legge Regionale 5 novembre 2013, n.29

Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7
LEGGE REGIONALE n.29 del 5 novembre 2013

Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.50 del 7 novembre 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Capo I
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2013


Art. 1
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n.16 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n.7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)), le parole "all'articolo 17, comma 1" sono sostituite dalle parole "all'articolo15, comma 1".

Art. 2
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n.16 del 2013

1. All'articolo 17 della legge regionale n.16 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le lettere d) ed e) sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"d) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale, nonché alle prefetture i nomi dei candidati alla presidenza della Regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo o ai gruppi di liste ad essi collegati;
e) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale nonché alle prefetture le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2013 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. La struttura regionale competente in materia elettorale assicura, anche in collaborazione con il Ministero dell'interno, attraverso l'intesa di cui al comma 2 ter, la stampa delle schede di votazione nonché la stampa, per ciascuna circoscrizione, di un manifesto dei nomi dei candidati alla Presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i rispettivi candidati; assicura inoltre la trasmissione ai sindaci delle schede nonché del manifesto per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, previa intesa con il Ministero dell'interno, la Regione concorda le modalità di collaborazione con le competenti strutture dello stesso Ministero, il raccordo delle rispettive funzioni e l'utilizzo dei materiali quali i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.
2 quater. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle funzioni amministrative che non sono di competenza dello Stato ancorché eventualmente ad esso affidate sulla base della convenzione di cui al comma 2 ter.".

Art. 3
Modifiche all'allegato A della legge regionale n.16 del 2013

1. Nella nota descrittiva della scheda di cui all'allegato A della legge regionale n. 16 del 2013 il numero "18" è sostituito dal numero "17".

Art. 4
Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2013

1. All'articolo 20 della legge regionale n.16 del 2013, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le modalità di esercizio di voto dei detenuti, dei degenti in ospedali e in case di cura, degli elettori non deambulanti, anche in riferimento alla cabina destinata ai portatori di handicap, degli elettori che per legge necessitano di accompagnamento nell'esercizio del diritto elettorale, per l'esercizio domiciliare del voto degli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimoranti in un comune della Regione, per le modalità di selezione dei componenti degli uffici elettorali di sezione e per la composizione di tali uffici, per le modalità di rilascio, di aggiornamento e di rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, per la determinazione degli onorari e dei compensi dei componenti degli uffici elettorali, degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale si applica la disciplina nazionale vigente per l'elezione della Camera dei deputati.".

Art. 5
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n.16 del 2013

1. All'articolo 21 della legge regionale n.16 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola "tabella" è aggiunto il seguente periodo: ", nonché gli articoli 21, 22, 26, 30, 31, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 80 e 81.";
b) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: ", ovvero nei casi di cui al comma 1 bis dell'articolo 20, alla disciplina nazionale ivi richiamata.".

Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979


Art. 6
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nel punto 4) del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 1979, n.7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "alla prefettura del capoluogo del Collegio" sono sostituite dalle parole "all'Ufficio centrale regionale";
b) le parole da "per la stampa" a "seguente" sono abrogate.

Art. 7
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nel primo comma dell'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel punto 7) le parole "dalla Prefettura" sono soppresse;
b) nel punto 8) le parole "due urne" sono sostituite dalle parole "un'urna".

Art. 8
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nell'articolo 32 della legge regionale n.7 del 1979 le parole da ", ancorché iscritti" a "legge 8marzo 1989, n. 95," sono abrogate.

Art. 9
Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale n.7 del 1979 le parole da "procede" a "seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "compie le seguenti operazioni".

Art. 10
Modifiche all'articolo 64 della legge regionale n. 7 del 1979

1. L'articolo 64 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 64
1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 63, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate.
3. Gli altri scrutatori e il segretario annotano separatamente e contemporaneamente ciascun voto nelle rispettive tabelle di scrutinio, compresi i voti attribuiti a ciascun candidato alla carica di Presidente ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 1, della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna). Il segretario enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
4. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione; quando una scheda contiene un voto di lista, ma l'elettore non ha espresso la preferenza per un candidato alla carica di consigliere, il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, nella riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza; quando nella scheda l'elettore non ha espresso il voto per il candidato alla carica di Presidente il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda in tutte le parti in cui sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente.
5. É vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista; è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
10. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al Presidente della Corte d'appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n.53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche ed integrazioni.".

Art. 11
Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Al primo comma dell'articolo 69 della legge regionale n. 7 del 1979 le parole "le ore 24 del giorno successivo alla votazione" sono sostituite dalle parole "dodici ore dal loro inizio.".

Art. 12
Modifiche all'articolo 71 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nel primo comma dell'articolo 71 della legge regionale n. 7 del 1979 le parole "e alla prefettura" sono soppresse.

Art. 13
Modifiche all'articolo 72 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Nel primo comma dell'articolo 72 della legge regionale n. 7 del 1979 l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, procede, con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:".

Art. 14
Modifiche all'articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Il quarto comma dell'articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1979 è abrogato.

Art. 15
Modifiche all'articolo 82 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Al primo comma dell'articolo 82 della legge regionale n. 7 del 1979, dopo la parola "componenti" sono aggiunte le parole "e l'accertamento dell'ordine di precedenza dei candidati non eletti.".

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 novembre 2013

Cappellacci