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Legge Regionale 4 dicembre 2013, n.33

Interventi urgenti a favore dei territori colpiti dall'alluvione del novembre 2013 in attuazione della legge regionale n. 32 del 2013
LEGGE REGIONALE n.33 del 4 dicembre 2013

Interventi urgenti a favore dei territori colpiti dall'alluvione del novembre 2013 in attuazione della legge regionale n. 32 del 2013.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.55 del 9 dicembre 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Interventi urgenti a carico del bilancio del Consiglio regionale

1. In attuazione della legge regionale 22 novembre 2013, n. 32 (Contributi consiliari finalizzati a fronteggiare gli eventi alluvionali del novembre 2013), sono destinati ad interventi urgenti di ripristino della viabilità e della sicurezza dei territori compromessi a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2013, complessivi euro 2.019.000, di cui euro 1.350.000 per l'anno 2013 ed euro 669.000 per l'anno 2014.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede mediante il versamento delle somme corrispondenti dal bilancio del Consiglio regionale all'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013.
3. Nell'anno 2014 il versamento è operato per conto del Consiglio regionale direttamente dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che a tal fine è autorizzato a trattenere sul trasferimento di cui all'UPB S01.01.001 (Spese per il Consiglio regionale) la somma di euro 669.000.

Art. 2
Interventi urgenti a carico del bilancio della Regione

1. Per far fronte agli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, a quelli di somma urgenza nonché agli interventi provvisionali urgenti nei comuni individuati con apposita ordinanza del commissario delegato, colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2013, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 a titolo di integrazione ai finanziamenti disposti dallo Stato per le medesime finalità, con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013.2. Per le finalità di cui al comma 1 sono inoltre destinati gli utili netti delle società partecipate e in house della Regione risultanti dall'ultimo bilancio approvato, detratto almeno il 5 per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Tali somme sono riversate da ciascun ente al bilancio della Regione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad iscrivere sul bilancio regionale e trasferire alla contabilità speciale di cui al comma 3, con proprio decreto, le somme rinvenienti. Ove necessario, gli statuti delle società sono modificati in conformità entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le somme di cui al presente articolo sono trasferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del novembre 2013 e aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in euro 10.000.000 per l'anno 2013.
5. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione
UPB S01.03.010
Spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del PRS
2013 euro10.000.000

in aumento
UPB S04.03.002
Emergenza idrica ed eventi alluvionali - Investimenti
2013 euro 10.000.000

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 dicembre 2013

Cappellacci