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Legge Regionale 9 gennaio 2014, n.2

Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione.
LEGGE REGIONALE n.2 del 09 gennaio 2014

Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.3 del 16 gennaio 2014.

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a introdurre nell'ordinamento regionale, nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dallo Statuto regionale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, ulteriori misure in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari.

Art. 2
Attuazione dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna

1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) si articola in:

a) indennità consiliare;
b) rimborso forfettario per le spese inerenti all'esercizio del mandato;
c) indennità di carica per i consiglieri che svolgono particolari funzioni.

2. L'indennità consiliare mensile è pari a euro 6.600 lordi, mentre il rimborso forfettario mensile è pari a euro 3.850.

3. Il rimborso forfettario è maggiorato, a titolo di rimborso per le spese di trasporto, di una quota pari a:

a) euro 650 per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata oltre i 100 km dalla sede del Consiglio regionale;
b) euro 300 per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata tra i 71 e i 100 km dalla sede del Consiglio regionale.

4. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, inoltre, un'indennità di carica mensile lorda aggiuntiva pari a:

a) euro 2.500 per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio;
b) euro 1.200 per i componenti della Giunta regionale.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina la disciplina relativa al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari.

Art. 3
Trattamento economico dei componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri

1. Ai componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali competono:

a) l'indennità e il 70 per cento del rimborso di cui all'articolo 2, comma 2;
b) l'indennità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).

2. È facoltà dei dipendenti di una pubblica amministrazione nominati membri della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali e collocati a disposizione della Regione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, optare in qualunque momento per la conservazione, in luogo dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del trattamento economico onnicomprensivo in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 4
Sanzioni a carico dei consiglieri e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori consiliari

1. In caso di assenza ingiustificata dei consiglieri alle sedute dell'Aula o delle commissioni consiliari, agli stessi è applicata una sanzione commisurata all'importo del trattamento spettante. La misura della sanzione, le cause di
assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze sono disciplinate dai competenti organi del Consiglio regionale secondo le norme del proprio Regolamento interno.

2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli assessori regionali alle sedute del Consiglio regionale, allequali debbano partecipare in rappresentanza della Giunta, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti la disciplina di cui al comma 1.


2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli assessori regionali alle sedute del Consiglio regionale, alle quali debbano partecipare in rappresentanza della Giunta, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti la disciplina di cui al comma 1.

Art. 5
Gratuità della partecipazione dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta in organismi

1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore regionale e di consigliere regionale, è svolta a titolo gratuito e non dà diritto, in favore dei medesimi soggetti, alla corresponsione di
indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

2. In ogni caso alle indennità di cui agli articoli 2 e 3 non si cumulano assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici, da banche, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati o società con azionariato statale o regionale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

Art. 6
Disciplina dell'assegno di fine mandato

1. L'indennità di fine mandato di cui all'articolo 130 del Regolamento interno del Consiglio regionale è definita dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto del limite di una mensilità di indennità consiliare per ogni anno di mandato per un massimo di dieci anni.

Art. 7
Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali

1. All'articolo 2 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 6, dopo le parole "incentivi regionali", sono aggiunte le seguenti: "la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o in intestazioni fiduciarie";
b) nel comma 8 dopo la parola "consiglieri" sono aggiunte le parole: "e assessori";
c) nel comma 11, dopo le parole "Regolamento del Consiglio regionale della Sardegna", sono aggiunte le seguenti: "e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".

Art. 8
Funzionamento dei gruppi consiliari

1. Il Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, al fine di consentire lo svolgimento della loro attività istituzionale, assicura ai gruppi consiliari:

a) ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale una dotazione strumentale e di locali che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi stessi e dei loro componenti;
b) una sovvenzione annuale per la copertura dei costi relativi al personale, fissata dall'Ufficio di Presidenza, che non può eccedere il costo di un'unità di personale di categoria D dell'Amministrazione regionale, posizione economica 5, compresi gli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri componenti del gruppo.

2. Sono soppressi i contributi ai gruppi consiliari previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica).

Art. 9
Personale dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, sceglie il personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici.

2. La richiesta di comando presso uno dei gruppi consiliari, su proposta nominativa del presidente del gruppo interessato, corredata dell'assenso scritto del dipendente, da acquisire a cura del gruppo medesimo, è inoltrata all'amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale.

3. Il comando per la stessa persona ha effetto per la sola legislatura in corso e può essere rinnovato. Il comando può cessare anticipatamente per volontà dello stesso comandato o del gruppo richiedente.

4. Al personale comandato è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale). L'indennità è calcolata nella misura e con le modalità previste per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), della medesima legge.

5. I dipendenti del Consiglio regionale non possono essere comandati presso i gruppi consiliari.

6. Il costo del personale comandato, compresa l'indennità di cui al comma 4, deve rientrare nei limiti dell'ammontare massimo individuato per il gruppo consiliare ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b).

7. I dipendenti comandati conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze funzionali del gruppo cui sono assegnati.

Art. 10
Avanzi di gestione dei gruppi consiliari

1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione registrati dai rendiconti inerenti ai contributi ricevuti dai gruppi consiliari e presentati alla scadenza della XIV legislatura secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Collegio dei Questori, possono essere devoluti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), o comunque possono essere devoluti in beneficenza.

Art. 11
Norma finanziaria

1. Le spese previste dalla presente legge relative agli articoli 2 e 8 gravano, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sul bilancio interno del Consiglio regionale; quelle relative agli articoli 2, comma 4, lettera b), e 3, gravano sul bilancio della Regione.

2. La minore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, rispetto alla spesa effettuata nell'esercizio 2013, è valutata in complessivi euro 6.450.000 per l'anno 2014 ed euro 8.750.000 per l'anno 2015 e successivi, di cui: per il funzionamento del Consiglio regionale euro 6.000.000 per l'anno 2014 ed euro 8.100.000 per l'anno 2015 e successivi; per gli oneri di funzionamento della Giunta regionale euro 450.000 per l'anno 2014 ed euro 650.000 per l'anno 2015 e successivi.

3. Alle variazioni nelle corrispondenti UPB si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 e con quelle per gli anni successivi.

Art. 12
Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari);
b) la legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri regionali);
c) l'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2012.

Art. 13
Entrata in vigore

1.Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dalla XV legislatura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, 9 gennaio 2014

Cappellacci